Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4743 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21301-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO SAN LORENZO NUOVO INSEDIAMENTI ARTIGIANI in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN n. 23 presso lo studio

dell’Avvocato FALZETTI MAURO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

TERRAZZANI ROBERTO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, depositata il 15/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Viterbo il Consorzio San Lorenzo Nuovo per insediamenti artigiani proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento che l’ufficio Iva di quella città aveva fatto notificare in rettifica alla dichiarazione annuale per la corrispondente imposta nel 1993, e in cui la ricorrente aveva operato la detrazione di essa, relativa all’anno 1989, dopo avere chiesto la revoca dell’istanza precedente di rimborso, peraltro non accolta dall’amministrazione. Essa deduceva che la rettifica non era fondata, atteso che comunque aveva versato un’eccedenza, che perciò andava recuperata, sicchè l’atto impositivo andava annullato.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio Iva eccepiva l’infondatezza del ricorso introduttivo, di cui perciò chiedeva il rigetto, atteso che l’istanza di revoca del rimborso non era stata accolta; il Consorzio aveva omesso di trasmettere la prescritta documentazione richiestagli già due volte, senza addurre valida giustificazione, pertanto non poteva portare in detrazione il preteso credito, per di più in anno molto distante rispetto all’esercizio di competenza.

Quella commissione rigettava l’opposizione.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello, cui l’agenzia delle entrate, ufficio Iva, resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, in riforma di quella impugnata, ha annullato l’atto impositivo dell’amministrazione e compensato le spese con sentenza n. 10 dell’11.3.2003, osservando che, anche se l’appellante era incorso in irregolarità nella pratica inerente la procedura accelerata di rimborso mediante la non tempestiva produzione della documentazione richiesta, tuttavia ciò non costituiva un impedimento al sorgere del diritto alla detrazione dell’imposta in capo ad esso, anche perchè il termine di 40 giorni prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale per il 1993 non è previsto a pena di decadenza.

Contro questa pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Consorzio San Lorenzo Nuovo per insediamenti artigiani ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate stessa, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Per quanto poi attiene alla posizione dell’agenzia, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38 bis e 57 oltre che omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che ormai il contribuente era incorso in decadenza dalla facoltà di portare il credito d’imposta in detrazione addirittura nel 1993, mentre esso si riferiva a quattro anni prima, senza che avesse ottemperato alla esibizione della documentazione richiestagli già due volte ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per il rimborso o la detrazione stessa.

Il motivo è fondato.

Appare opportuno premettere che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 la CTR avrebbe dovuto rilevare la decadenza in cui l’appellante era incorso, per avere operato la detrazione soltanto nel mese di marzo 1994, nonostante avesse effettuato il pagamento dell’imposta nel 1989, e quindi dopo i previsti due anni da quello d’imposta per l’esercizio del preteso diritto. Peraltro si tratta di questione rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, essendo sottratta alla disponibilità delle parti, essendo attinente alla ammissibilità della domanda, e perciò rilevabile d’ufficio, atteso che il ricorso introduttivo in sostanza era inammissibile.

Ciò posto, anche se le considerazioni suindicate sono assorbenti, tuttavia va rilevato – “ad abundantiam” – che in tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d’imposta poteva essere esercitata soltanto nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25 derivando tale preclusione dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 32, comma 2, e art. 55, comma 1. Ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il Consorzio San Lorenzo Nuovo poteva soltanto domandare il rimborso della maggiore imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (V. pure Cass. Sentenze n. 16257 del 23/07/2007, n. 3604 del 2006).

Inoltre va osservato che in tale materia e con riferimento al recupero delle eccedenze d’imposta, l’eventuale diritto al rimborso, il cui consolidamento conseguiva soltanto all’omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis non attribuiva al controricorrente la facoltà di portare in detrazione la medesima somma nelle successive dichiarazioni annuali, come nella specie addirittura ben quattro anni dopo, con corrispondente violazione dell’obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni. Infatti tale operazione contrastava con il principio dell’alternatività fra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonchè con l’obbligo, previsto dal D.P.R. n. 633 cit., art. 30, comma 2, di portare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell’Ufficio la complessiva posizione del Consorzio San Lorenzo Nuovo nell’arco del biennio di riferimento (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4246 del 23/02/2007, n. 22872 del 2006, n. 15123 del 2006).

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, e la causa va perciò decisa nel merito, con rigetto dell’appello del Consorzio, e quindi del ricorso introduttivo.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, – accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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