Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4743 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. III, 25/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27628/2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

TALLADIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato BONGARZONE Antonio

Rosario, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, U.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2008 del TRIBUNALE di CASSINO, SEZIONE

DISTACCATA di SORA del 10/10/08, depositata il 24/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 5 dicembre 2009 B.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 ottobre 2008 dal Tribunale di Cassino – Sezione distaccata di Sora – che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, gli aveva attribuito il 30% della responsabilità nella causazione del sinistro e aveva determinato il danno in misura ritenuta inadeguata.

Gli intimati, U.M. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – I motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia vizio di omessa e/o carente motivazione della sentenza del Tribunale in punto di competenza, essendosi il Tribunale limitato a condividere acriticamente la sentenza del Giudice di Pace. La censura è priva sia del momento di sintesi necessario in riferimento al vizio di motivazione, sia del quesito di diritto.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14 c.p.c. n. 2; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento: a) alle emergenze e documentazione attestante l’esistenza di postumi invalidanti nella misura minima del 20% con conseguente incompetenza del Giudice di Pace; b) all’accertamento da parte del C.T.U. della non avvenuta guarigione al 12.1.1999; c) sulla mancata riproposizione della clausola di contenimento nelle conclusioni del 26.3.1999.

Il motivo in esame tratta censure differenti (una violazione o falsa applicazione – non specificate come se fossero sinonimi – di norma di diritto e tre ipotesi di vizio di motivazione) attinenti a capi diversi della sentenza e per ciò solo si pone in contrasto con la prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti di merito. Mancano sia il quesito di diritto, sia il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c, artt. 32 e 4 Cost. e vizio di motivazione.

Anche questa censura risulta totalmente priva di momento di sintesi e di quesito di diritto fondato sulle norme indicate.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Il procuratore del ricorrente ha avanzato istanza di differimento che non può essere accolta non risultando impedimento assoluto a partecipare all’adunanza;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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