Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4743 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29617/2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GRANESE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5005/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, emessa il

17/10/2014 e depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Il sig. P.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Trib. Salerno 27/10/2014, di rigetto, salvo che in punto spese di giudizio, del gravame interposto avverso la pronunzia G. di P. San Cipriano Picentino n. 355/08, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. T.S. e della società Milano Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa in parte inammissibile e in parte infondato.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Va per altro verso osservato che in base all’esito complessivo della lite l’odierno ricorrente emerge essere (solo) parzialmente vittorioso, non risultando dalla corte di merito pertanto violato il principio in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass., 19/6/2013, n. 15317), laddove la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti ex art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale (sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione) del giudice di merito, il quale non è tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (v. Cass., 31/1/2014, n. 2149)”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita.

Il ricorrente ha presentato memoria.

A seguito seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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