Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4742 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4742 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 15932-2016 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
ROSSI LUCIA SILVIA, GARBIN CARLOTTA, TREVISAN
MARIA DONATELLA, BALZAN CINZIA, ROVERS1 PATRIZIA,
PIOMBO CHIARA, SILVESTRINJ ROBERTA, ROCCATELLO
FEDERICA CARLA, RIMBANO ELENA, BRAGA BEATRICE,
MASIERO CLAUDIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE
DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato SERENA

Data pubblicazione: 28/02/2018

FANTINELLI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NICOLETTA ZUIN;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 63/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 26.4.2016, la Corte d’appello di Venezia
ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la
domanda di Cinzia Balzan e altre litisconsorti volta all’accertamento, a
seguito del venir meno della concessione del servizio di riscossione
tributi in favore dell’azienda di cui erano dipendenti, del loro diritto ad
esercitare l’opzione prevista dall’Accordo sindacale del 25.5.2001 ai fini
della loro assunzione alle dipendenze di Intesa Sanpaolo s.p.a. o di
altra società appartenente al gruppo creditizio Cardine Banca e,
comunque, al gruppo Intesa Sanpaolo;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Intesa
Sanpaolo s.p.a., deducendo due motivi di censura;
che Cinzia Balzan e le altre litisconsorti in epigrafe hanno resistito con
controricorso;
che è stata depositata proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. per avere la Corte di
Ric. 2016 n. 15932 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

VENEZIA, depositata il 26/04/2016;

merito ritenuto la sussistenza dell’interesse ad agire nonostante che le
odierne controricorrenti avessero chiesto unicamente una pronuncia
teorica sulla sussistenza del loro diritto, senza alcuna domanda in
ordine alle conseguenze giuridiche che da tale accertamento si avessero
a derivare;

applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. nonché violazione dell’Accordo
sindacale del 25.5.2001, cit., per non avere la Corte territoriale
considerato che le finalità dell’Accordo cit. consistevano nell’apprestare
una tutela per il caso che la revoca della concessione del servizio di
riscossione avesse dato luogo ad una crisi occupazionale, ciò che nella
specie non si era verificato;
che entrambe le censure sono già state negativamente scrutinate da
questa Corte con argomentazioni cui il Collegio intende dare
continuità (cfr. Cass. nn. 76, 10246, 10247, 10248, 10249, 10250 del
2016);
che, con riguardo al primo motivo, si è rimarcato che, secondo il
costante orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di azione
di mero accertamento l’interesse ad agire ricorre allorché vi sia uno
stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un dato rapporto giuridico
o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti e non
necessariamente anche l’attualità della lesione del diritto (cfr. fra le
tante Cass. n. 12893 del 2015);
che, con riguardo al secondo motivo, deve invece rilevarsi come
l’interpretazione delle clausole di un contratto costituisca, di norma,
operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni debbono
ritenersi censurabili in sede di legittimità solo in caso di omesso esame
di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo risultante dalla
modifica apportata dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv.
Ric. 2016 n. 15932 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa

con 1. n. 134/2012), ovvero, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in riferimento ai
canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione, s’intende, che i
motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa
interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato
(giurisprudenza costante: cfr. da ult. in tal senso Cass. nn. 14355 e

che una «lettura della clausola dell’accordo differente da quella
propugnata dalle controparti e in qualche modo recepita nei precedenti
giudizi» è viceversa quanto parte ricorrente intende ottenere per
tramite del motivo di censura (cfr. ricorso per cassazione, pag. 8 ss.),
che proprio per ciò va reputato inammissibile;
che parimenti inammissibile deve considerarsi la censura di violazione
dell’Accordo sindacale del 25.5.2001, trattandosi di accordo aziendale e
consentendo viceversa l’art. 360 n. 3 c.p.c. di dedurre esclusivamente la
violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di
legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione
delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di
cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15%
e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2016 n. 15932 sez. ML – ud. 06-12-2017
-4-

21888 del 2016);

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.12.2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA