Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4742 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29135/2015 proposto da:

GEMMA S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

ed amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO

BURATTI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato MARZOCCHI BURATTI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD’S OF LONDON – ASSICURATORI, C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in

persona del loro procuratore generale, elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato

MARCO ERRARO, che li rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI, giusta procura

allegata al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6822/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“La società Gemma s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Roma 5/11/2014, che ha respinto il gravame interposto avverso la pronunzia Trib. Roma n. 1380/2008, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. B.F. di risarcimento di danni lamentati in conseguenza di dedotto errore professionale del medesimo nella stipulazione, nella sua qualità di notaio, di compravendita immobiliare asseritamente stipulata senza la previa effettuazione delle necessarie visure catastali.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Lloyd’s di Londra.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non conferendo esso al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio”.

La relazione è stata notificata ai difensori delle parti costituite;

Le parti ricorrenti non hanno presentato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione, da un canto, che gli atti e i documenti del giudizio di merito richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono, in particolare, l’atto di citazione, la memoria ex art. 183 c.p.c., le visure catastali, l’atto di appello, l’atto di destinazione del notaio; e, per altro verso, che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “non vi è,… nell’atto di citazione, alcun comprensibile riferimento alla violazione, da parte del notaio, di un obbligo informativo concernente il pericolo insito nell’effettuazione di un acquisto immobiliare da colui che sostenga di avere acquistato per usucapione, senza che l’usucapione sia stata accertata per sentenza”.

A tale stregua, la ricorrente non osserva il consolidato principio secondo cui allorquando la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389) in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902); è dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., 14/7/2011, n. 15449; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740. V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 14/7/2011, n. 15449);

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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