Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4741 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4741 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 14042-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA C.F. 11210661002, in persona del
Responsabile del Contenzioso Regionale Lazio, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PERSIANI GABRIELLA, ROMA CAPITALE;
– intimati avverso la sentenza n. 23527/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 24/11/2014;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2015 n. 14042 sez. M2 – ud. 09-06-2017
-2-

RG. 14042 del 2015 Equitalia Sud spa. – – Persiani Gabrielle + 1

Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza
del ricorso giusti i principi espressi da questa Corte di Cassazione

20335/2004.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio premesso che
La società Equitalia Sud con ricorso del 22 maggio 2015 ha chiesto
a questa Corte di Cassazione di dichiarare la nullità o di cassare la
sentenza an. 23527 del 2004, con la quale il Tribunale di Roma
riformava parzialmente la sentenza del Giudice di Pace, che aveva
accolto l’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento
09720090235630955, con la quale era stato richiesto a Persiani
Gabriella il pagamento della sanzione irrogata con tre verbali di
accertamento, pari ad €. 686 ,85, operando la compensazione delle
spese del giudizio.
La cassazione è stata chiesta per un motivo, per violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. con riferimento
all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Persiani Gabriella e Roma
Capitale in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso la società Equitalia si duole del
fatto che il Tribunale di Roma avrebbe condannato la stessa alla
refusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore del
contribuente unitamente all’Ente impositore sul presupposto di una
presunta responsabilità dell’Agente della riscossione. Secondo la
ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l’illegittimità
della cartella di pagamento era stata ritenuta sussistente in virtù
1

con le sentenze: Cass. n. 24154/2007; e nn. 19456/2008;

RG. 14042 del 2015 Equitalia Sud spa. – – Persiani Gabrielle + 1

dell’omessa notifica dei verbali di contestazione presupposti e,
quindi, di un comportamento omissivo (o comunque negligente)
ascrivibile unicamente in capo a Roma Capitale.
1.1.= Il motivo è infondato.
Sulla scorta dell’impostazione della domanda originaria e del

processuale, non può mettersi in dubbio che il concessionario
esattoriale fosse legittimato passivo nella introdotta controversia,
avendo, peraltro, questa Corte (v. Cass. n. 24154/2007) statuito
che, in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il
pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all’intimato,
qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento
dell’infrazione o dell’ordinanza – ingiunzione irrogativa della
sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo
esecutivo, onde, in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi,
insieme all’ente impositore titolare della pretesa contestata, la
concorrente legittimazione passiva, con la conseguenza che
l’opposizione deve essere proposta anche nei confronti del
medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al
quale va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili
riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe
comportare nei rapporti con l’ente, che ha provveduto ad inserire la
sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981,
n.689, art. 27, (specificandosi che, trattandosi di ipotesi di
litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del
contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e
grado del processo). Alla stregua di tale considerazione e della
posizione da riconoscersi alla società concessionaria del servizio di
esattoria, è indubbio, indipendentemente dalla circostanza che la
domanda principale di annullamento sia stata accolta per omissioni
pregresse riconducibili all’altro convenuto Comune di Roma riferibili
2

contenuto dell’appello in relazione allo svolgimento della vicenda

RG. 14042 del 2015 Equitalia Sud spa. – – Persiani Gabrielle + 1

alla notificazione del verbale di accertamento, che la società oggi
ricorrente abbia, comunque, resistito al giudizio (adottando anche
una condotta extraprocessuale ulteriormente lesiva della sfera
giuridica dell’ingiunto), facendo valere ragioni contrarie a quelle del
ricorrente in primo grado e poi appellante, risultando

accolta in sede di gravame (indipendentemente dalla correttezza o
meno di tale statuizione quanto all’individuazione del soggetto
passivamente legittimato, non valutabile in questa sede per effetto
della mancata impugnazione sul punto della decisione del Tribunale
di Roma). Del resto è risaputo che, secondo la giurisprudenza
costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 19456/2008 e Cass.
n. 20335/2004), la soccombenza costituisce un’applicazione del
principio di causalità, per il quale, non è esente da onere delle
spese, la parte che, col suo comportamento, abbia provocato la
necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni – di merito o
processuali – che l’abbiano determinata e dagli specifici motivi di
rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni
processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente
legittimati (in tal senso Cass. n. 23459 del 10/11/2011).
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al
regolamento delle spese del presente giudizio, dato che Roma
Capitale e Persiani Gabriella, intimati in questa fase non hanno svolto
attività giudiziale.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 9 giugno 2017

specificamente soccombente sulla indicata domanda restitutoria

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