Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4741 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27447-2018 R.G. proposto da:

FUTURA soc. coop. agr. a r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, L.V., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Sandro CAFORIO, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vincenzo Troya, n. 12,

presso lo studio legale dell’avv. Antonio GUARIGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 801/24/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in

data 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un atto di recupero del credito IVA che l’amministrazione finanziaria riteneva essere stato indebitamente utilizzato in compensazione dalla Futura scarl nell’anno d’imposta 2005, quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva rigettato l’appello avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo, al pari dei primi giudici, la mancanza di prova del credito portato in compensazione;

– l’intimata replica con un primo controricorso, spedito per la notificazione in data 3/10/2018 al domicilio eletto dalla parte ricorrente, erroneamente indicata però come “S.R.L. FRUTTA”, senza indicazione del nominativo del legale rappresentante, ed un successivo controricorso notificato a mezzo PEC in data 5/11/2018;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del secondo controricorso, notificato dall’intimata in data 5/11/2018 e, quindi, tempestivamente, nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, rispetto alla data di notifica del ricorso (effettuata in data 26/09/2018), al riguardo ricordandosi che, in tema di giudizio di cassazione ed in forza del principio di consumazione dell’impugnazione, l’art. 366 c.p.c. si applica anche al controricorso, sicchè esso deve essere proposto con un unico atto nel rispetto dei previsti requisiti di contenuto e forma, dovendosi ritenere inammissibile la successiva notifica di un nuovo atto, salvo che la notifica di un nuovo controricorso, in pendenza del termine per impugnare, miri a sostituire il precedente atto che sia viziato o, come nella specie, sia nulla la sua notificazione (cfr. Cass. n. 4249 del 2015 e n. 8306 del 2011).

2. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 1 e 2, sostenendo che la CTR aveva “inopinatamente sottaciuto” e non voluto esaminare “il fatto storico” delle compensazioni “con crediti di imposta effettivamente maturati dalla cooperativa ma mai portati a conoscenza dell’Ente impositore”.

3. Nonostante l’imprecisa formulazione del mezzo di cassazione, con cui si deduce un vizio motivazionale con riferimento a violazioni di disposizioni di legge, il motivo, per come reso evidente dalle argomentazioni svolte e sopra succintamente trascritte, fa comunque esclusivo riferimento al dedotto vizio motivazionale, in tal modo però incorrendo nell’inammissibilità di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).

4. Il motivo incorre anche in un altro profilo di inammissibilità in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilevato mancato assolvimento da parte della società contribuente dell’onere, sulla medesima incombente, di provare l’esistenza del credito portato in compensazione, che la ricorrente erroneamente, invece, ritiene “fatto in sè comunque cristallizzato”.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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