Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4741 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 23/02/2021), n.4741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. RELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24032-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.D. & C SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO

TITTAFERRANTE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 348/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la C.T.P. di Chieti accoglieva il ricorso della società D.V.D. & C. S.p.A. avverso l’avviso di accertamento (per IVA e IRAP 2005) notificatole da Agenzia delle Entrate, poichè l’atto era basato esclusivamente su p.v.c. redatto dalla Direzione Regionale (Abruzzo) della stessa Agenzia, organo amministrativo ritenuto privo di investitura legislativa al compimento di attività di verifica;

– la C.T.R. Abruzzo, con la sentenza n. 348 del 4/9/2013, rigettava l’appello dell’Agenzia, in quanto il p.v.c. della Direzione Regionale, a base dell’accertamento, era stato emesso in carenza di potere, in quanto l’art. 53 Cost. pone una riserva di legge che non può essere scalfita da norme secondarie e, in particolare, dai regolamenti di organizzazione interna dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

– la società resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 23 Cost., del D.P.R. n. 107 del 2001, art. 23, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, art. 61, comma 2, e art. 62, comma 1, del D.P.R. n. 107 del 2001, art. 2, comma 4, e art. 4, comma 3, nonchè di regolamenti del Ministero delle Finanze, dello Statuto dell’Agenzia Entrate e di provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per avere i giudici di merito escluso la possibilità delle Direzioni Regionali di effettuare accessi, ispezioni e verifiche, anche in contrasto con il D.L. n. 185 del 2008, art. 27.

2. Il motivo è fondato.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte – al quale il Collegio intende dare continuità non ravvisandosi alcuna ragione per discostarsene (anche alla luce dei chiarimenti normativi sopravvenuti).

– “In tema di accertamenti tributari, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate).” (così, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20915 del 03/10/2014, Rv. 632908-01; in senso conforme, tra le numerose altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24263 del 27/11/2015, Rv. 637514-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33289 del 21/12/2018, Rv. 652121-01).

3. In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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