Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4741 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28925/2015 proposto da:

NUOVA MA.NA.RO. S.P.A., in Concordato Preventivo, P.IVA (OMISSIS), in

persona dei Commissari Liquidatori e del legale rappresentante della

società in concordato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRIMUDA, 6, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARTA BALESTRA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAMPIONI LOGISTICA INTEGRATA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 960/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 03/06/2015 e depositata il 14/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Roberto De Angelis (delega Avvocato Anna Marta

Balestra), per la ricorrente, che si riporta alla memoria.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“La società Nuova Ma.Na.Ro. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Ancona 14/8/2015, di parziale riforma della pronunzia Trib. Ancona 30/6/2009 di condanna al pagamento di somma, quale credito residuo all’esito di operata compensazione, in favore della società Campioni Logistica Integrata s.r.l. per la fornitura di autocisterne.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Va per altro verso posto in rilievo che il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risulta invero soddisfatto mediante la trascrizione come nella specie di parte degli atti o documenti del giudizio di merito, essendo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità. La violata disposizione è infatti volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 14/6/2011, n. 12955; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non conferendo esso al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita.

La ricorrente ha presentato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, dovendo in particolare ribadirsi che non può in questa sede invero riproporsi la valutazione di elementi di fatto già considerati dai giudici del merito nè la rivalutazione delle emergenze probatorie al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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