Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4741 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35263/2019 proposto da:

H.M.H.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Angelico, N. 38 presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA nel procedimento

7250/2017 depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.M.H.I., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese sia per le precarie condizioni economiche, sia per la violenza generalizzata derivante dal conflitto fra i due partiti politici maggiori, e cioè l'(OMISSIS) ed il (OMISSIS).

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’omessa audizione del ricorrente, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 8, con riferimento alla obbligatoria audizione del ricorrente in assenza di videoregistrazione.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ed, in particolare, la condizione di pericolosità e di violenza generalizzata in (OMISSIS). Assume che il Tribunale non aveva preso in considerazione la situazione del paese di origine e non aveva citato fonti informative relative all’accertamento svolto.

3. Con il terzo motivo, lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale. Lamenta, altresì, l’omessa audizione.

4. I primi tre motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta interconnessione e parziale sovrapponibilità.

4.1. Per ragioni di ordine logico sistematico devono essere esaminati preliminarmente gli argomenti portati nel primo e nel terzo motivo ed, a cascata, quelli relativi al secondo.

4.2. Essi sono tutti inammissibili.

4.3. In ordine alla mancata audizione, il Collegio condivide pienamente il principio, ormai consolidato, secondo il quale “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Cass. 22049/2020 e Cass. 21584/2020).

4.4. Nel caso in esame, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare i fatti sui quali voleva fornire chiarimenti rispetto a quanto in precedenza dichiarato, ragione per cui la critica risulta priva di decisività per una diversa soluzione della controversia.

4.5. Quanto al terzo motivo, si osserva che la censura concerne la valutazione di non credibilità del racconto: anch’essa non può trovare ingresso in questa sede perché la critica risulta meramente enunciativa ed, a fronte di una motivazione costituzionalmente sufficiente, non allega quali fatti non sarebbero stati compiutamente esaminati.

4.6. Tanto premesso, anche il secondo motivo è inammissibile per mancanza di decisività: infatti, tenuto conto che la statuizione del Tribunale sulla credibilità è ormai definitiva e che essa costituisce il presupposto imprescindibile per dar seguito all’istruttoria della domanda attraverso il dovere di cooperazione del giudice, il Collegio osserva che la censura relativa alla mancata acquisizione di COI sulle condizioni del paese di origine, finalizzata all’accoglimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) non può ritenersi conducente ad una diversa decisione sulla specifica fattispecie.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 con riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) in ragione delle attuali condizioni del paese di origine, nonché la violazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame di fonti informative aggiornate.

5.1. Il motivo è fondato.

5.2. Il Tribunale, infatti, ha escluso la sussistenza dei presupposti della fattispecie, omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria: e, partendo dalla premessa che la narrazione del ricorrente non era credibile, ha omesso di acquisire informazioni attraverso fonti attendibili ed aggiornate, idonee a consentire di escludere la sussistenza dei presupposti di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria che avrebbe giustificato la concessione della protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), con violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

5.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato secondo il quale “la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento. (cfr. Cass. 8819/2020; Cass. 2387/2021)”

5.4. Ed è stato altre& ritenuto che “ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti “internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità. (Cass. 14682/2021; Cass., 15215/2020).

5.5. Il Tribunale si è discostato da tali principi, ritenendo che la valutazione di inattendibilità del racconto valesse ad escludere anche la fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) a prescindere da ogni accertamento sulle condizioni di stabilità e sicurezza del paese di origine in relazione agli aspetti riconducibili, eventualmente ad un conflitto armato.

5.6. Il decreto, pertanto, deve essere, in parte qua, cassato.

6. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con riferimento all’omesso esame di COI aggiornate e omessa articolazione del giudizio di comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella esistente nel paese di provenienza.

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta argomenti enunciativi e privi di specifici riferimenti alla condizione del ricorrente, alla sua vulnerabilità ed ai profili di integrazione il cui esame non sarebbe stato, in thesi, adeguatamente sviluppato: e, vale solo la pena di rilevare che il passaggio saliente della censura relativa alla fattispecie individualizzata (“in ultimo rappresentiamo come, nello specifico, il ricorrente abbia sempre lavorato in Italia sin dal suo ingresso avvenuto nel 2016; risulta difficile pensare che dopo tre anni passati in Italia – dove non ha mai avuto problemi di alcun genere durante i quali ha anche trovato modo di avere un luogo dove abitare e lavorare, il suo rientro in patria non comporterebbe delle problematiche”: cfr. pag. 31 terzo cpv del ricorso) si fonda su una generica presupposizione incompatibile sia con un percorso argomentativo giuridico, sia con le esigenze di specificità postulate dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al quarto motivo – inammissibili tutti gli altri – con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia anche alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed alla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione a: motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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