Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4740 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,
è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.P.L. – G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del
Piemonte, n. 27/33/06, depositata in data 27 luglio 2006;
sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 11
novembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto
Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dei ricorsi proposti da C.P.L. e G.A., aveva affermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento con i quali era stata contestata una plusvalenza per cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, previo disconoscimento della donazione degli stessi a tale G.P., il quale poi aveva proceduto alla vendita dei terreni.
Veniva, in particolare, affermato che, avendo l’Ufficio chiesto, in sede dibattimentale, l’acquisizione della documentazione bancaria relativa a G.P., “tale accertamento sarebbe stato fondamentale per giustificare l’accertamento iniziale, ma non ora, quando i risultati dell’indagine non possono costituire motivazione dell’accertamento a suo tempo emesso”.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato a due motivi, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.
Non si costituivano le parti intimate.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Con entrambi i motivi, invero, viene posta in evidenza, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la totale assenza, nella motivazione della decisione impugnata, dell’esame dei motivi di appello, opportunamente richiamati e trascritti.
Il riferimento della Commissione tributaria regionale alla tardività di un’istanza istruttoria, che costituisce l’unico argomento utilizzato a sostegno del rigetto dell’appello, appare assolutamente insufficiente, tanto da rendere la motivazione meramente apparente, essendo evidente che la proposizione di un’istanza, sia pure tardiva, non implica rinuncia ai motivi di appello, che i giudici di secondo grado avevano il dovere di esaminare.
Per completezza di esposizione si rileva che non può ravvisarsi un’autonoma ratio decidendi nel rilievo secondo cui la tardività dell’istanza avrebbe (implicitamente) posto in evidenza un vizio motivazionale dell’atto impositivo: la laconicità del rilievo non indurre a pervenire a tale conclusione, tanto più che debbono sempre tenersi distinti gli aspetti della motivazione dell’avviso di accertamento rispetto alla prova della pretesa, che può essere fornita anche nel corso del giudizio.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, che provvederà al nuovo giudizio, nonchè al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010