Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4740 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2018, dep. 24/02/2020), n.4740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27427/2018 R.G. proposto da:

B.G. & C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.G., nonchè quest’ultimo

personalmente e B.A., rappresentati e difesi, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Enrico DE FEO, ed

elettivamente domiciliati in Roma, al Largo Sarti, n. 4, presso lo

studio legale CAPPONI & DI FALCO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/05/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/02/2018;

e

sul ricorso iscritto al n. 27535/2018 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Enrico DE FEO, ed elettivamente

domiciliato in Roma, al Largo Sarti, n. 4, presso lo studio legale

CAPPONI & DI FALCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/05/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/02/2018;

e

sul ricorso iscritto al n. 27536/2018 R.G. proposto da:

B. ANDREA, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Enrico DE FEO, ed elettivamente domiciliato in

Roma, al Largo Sarti, n. 4, presso lo studio legale CAPPONI & DI

FALCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/05/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP, emesso nei confronti della società contribuente con riferimento all’anno di imposta 2011, a seguito del disconoscimento della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi relativi a fatture che l’amministrazione finanziaria riteneva essere state emesse per operazioni inesistenti, con conseguente accertamento di un maggior reddito d’impresa, con la sentenza n. 447/05/2018 la CTR rigettava l’appello proposto dalla B.G. & C. s.a.s. e dai soci B.G. ed B.A., confermando la legittimità della pretesa fiscale stante la natura di “cartiera” della società emittente le fatture oggetto di ripresa a tassazione.

2. La CTR, alla medesima udienza, con le sentenze n. 448/05/2018 e n. 449/05/2018, aventi analoga motivazione, rigettava i separati appelli proposti rispettivamente dai soci B.A. e B.G. avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per i redditi di partecipazione nella predetta società, ex art. 5 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986).

3. Avverso tali statuizioni la società ed i soci propongono separati ricorsi per cassazione, cui replica l’intimata con controricorsi.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I ricorsi, proposti in controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento emessi nei confronti della società di persone ai fini IVA ed IRAP, nonchè nei confronti dei due soci, per i redditi di partecipazione nella predetta società, vanno necessariamente trattati congiuntamente, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone (Cass., Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008 – Rv. 603330) in fattispecie “caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici” (Cass. n. 3830 del 2010).

1.1. Deve così disporsi la riunione dei ricorsi iscritti al n. 27535/2018 R.G. ed al n. 27536/2018 R.G. a quello di precedente iscrizione, n. 27427/2018 R.G.

2. Passando, quindi al merito e precisato che i ricorsi hanno analogo contenuto, ad eccezione di un motivo dedotto soltanto dai soci, con il primo motivo (comuni a tutti i ricorrenti) viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. sostenendo che la CTR non ha “ritenuto – e peraltro neanche argomentato nella parte motiva – quanto sostenuto anche documentalmente dalla odierna ricorrente”.

3. Con il secondo motivo (pure comune a tutti i ricorrenti), con cui viene dedotta la violazione o falsa applicazione “dell’art. 2967” (rectius: 2697) c.c., si sostiene che l’ufficio non aveva fornito la prova nè dell’inesistenza delle operazioni contestate nè della mala fede della contribuente, ovvero della conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa.

4. Con altro mezzo di cassazione (terzo motivo dedotto nel ricorso in cui sono parti la società contribuente ed i soci; quarto motivo dedotto dai soci nei rispettivi ricorsi), con cui viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, commi 2, 3 e 4, si sostiene che la CTR ha omesso di “argomentare il motivo per il quale non sono state prese in considerazione le eccezioni dell’appellante” (ricorso, pag. 6).

5. Con altro mezzo di cassazione (quarto motivo dedotto nel ricorso in cui sono parti la società contribuente ed i soci; quinto motivo dedotto dai soci nei rispettivi ricorsi), con cui viene dedotto un vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostiene che, “nonostante la ricorrente ha ampiamente provato l’esistenza dell’operazione e l’ufficio non ha provato alcunchè, il giudice tributario non prende minimamente in considerazione tale fatto decisivo al fine dell’accoglimento del ricorso”.

6. Vanno preliminarmente esaminati, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, i motivi di ricorso (terzo motivo dedotto nel ricorso in cui sono parti la società contribuente ed i soci; quarto motivo dedotto dai soci nei rispettivi ricorsi) con cui è dedotta la nullità delle sentenze impugnate per difetto assoluto di motivazione.

7. I motivi sono infondati e vanno rigettati.

7.1. Va premesso che secondo costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6083 del 2019), la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

7.2. In particolare, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016).

7.3. Con riferimento al caso di specie, la sentenza in esame risulta avere motivato in ordine alle questioni poste nel giudizio, in particolare relativamente alla sussistenza dei presupposti per ritenere legittima la pretesa nei confronti dei ricorrenti, avendo dato atto che l’inesistenza soggettiva delle operazioni verificate emergeva dalla natura di “cartiera” della cedente (F.G. Noleggi), dimostrata dalla mancanza in capo a quest’ultima di mezzi e di dipendenti, e quindi di una “struttura idonea al servizio di cui abbisognava l’appellante”, dal fatto che i “mezzi noleggiati alla B. (…) risultavano noleggiati ad altri clienti”; che l’antieconomicità delle operazioni emergeva dal raffronto dei costi per noleggio e di quelli dei beni (questi ultimi di importo inferiore); che, “quanto al lamentato difetto di documentazione, poichè i prelievi in contanti riguardavano la NOLO è evidente che essi non potevano essere allegati al PVC della B.”; ed infine,

quanto alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, che l’avviso di accertamento era stato notificato ben oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del processo verbale di constatazione.

7.4. Ne consegue che, avendo la CTR esplicitato in sentenza delle chiare rationes decidendi, il motivo di ricorso in esame va senz’altro rigettato.

8. I primi due motivi (comuni a tutti i ricorrenti) sono inammissibili e, comunque, infondati.

9. Sono inammissibili in quanto articolati in violazione del principio secondo cui “i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente incidentale, come quello principale – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata” (Cass. n. 1479 del 2018).

9.1. I motivi sono poi carenti dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., limitandosi il ricorrente a considerazioni generiche senza alcuna specificazione dei motivi di ricorso, delle norme di legge, anche processuale, asseritamente violate, nè tanto meno delle argomentazioni in diritto che sarebbero in ipotesi viziate (cfr. Cass. n. 24298/2016).

10. Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., va ricordato il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892).

10.1. Nulla di tutto ciò è rinvenibile nei due mezzi di cassazione in esame che, anche, per tale ulteriore ragione, sono inammissibili.

11. Il primo motivo è inoltre manifestamente infondato in quanto “Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell’ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7127 del 13/03/2019, Rv. 653319; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953).

12. Il vizio motivazionale (dedotto nel quarto motivo del ricorso in cui sono parti la società contribuente ed i soci e nel quinto motivo dedotto dai soci nei rispettivi ricorsi) è inammissibile sia perchè non viene specificato il fatto storico la cui valutazione sia stata omessa dai giudici di appello, sia perchè, comunque, la valutazione di tale vizio è precluso in questi giudizi, attesa l’applicabilità del regime di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in materia di “doppia conforme”, avendo i giudici di appello confermato la pronuncia del giudice di primo grado e non avendo i ricorrenti indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base delle decisioni di primo grado e quelle a base del rigetto degli appelli, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).

13. Resta assorbito il terzo mezzo di cassazione dedotto dai soci nei rispettivi ricorsi, con cui viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in punto di estensione della pronuncia di nullità o illegittimità dell’avviso di accertamento societario a quelli emessi nei confronti dei soci.

14. Quanto alla questione del litisconsorzio necessario, pure adombrata nel motivo in esame attraverso il richiamo alla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, n. 14815 del 2008, è appena il caso di rilevare che al giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento societario hanno partecipato anche i soci, sicchè nella specie non può porsi alcun problema di integrità del contraddittorio.

15. In estrema sintesi i ricorsi riuniti vanno rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida come in dispositivo, applicato l’aumento D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2.

PQM

rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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