Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4740 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 23/02/2021), n.4740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21951-2016 proposto da:

F.F. PETROLCHIMICA SRL IN A S, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO ASCHIERI, ALESSIA VIGNOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 504/2016 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 504/13/16, depositata il 23 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto da F.F. Petrolchimica S.r.l., in amministrazione straordinaria, così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di sentenza del Tribunale di Bologna che recava accoglimento di revocatoria fallimentare;

1.1 – il giudice del gravame ha considerato che:

– la pronuncia di accoglimento della revocatoria fallimentare aveva riguardo (ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 67) a pagamenti eseguiti “dalla F.F. nel “periodo sospetto” a favore della Deutsche Babcok italiana”;

– come motivatamente rilevato dal giudice di prime cure, ed in conformità a dicta giurisprudenziali, l’atto giudiziario andava tassato nella misura proporzionale del 3% (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b)) in quanto: a) non rilevava il principio di alternatività, venendo in considerazione un atto giudiziario che “non disponeva il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA”; – b) detto atto, nell’accogliere la revocatoria fallimentare, “disponeva un trasferimento di ricchezza a favore del fallimento”;

2. – l’Amministrazione straordinaria della F.F. Petrolchimica S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, assumendo la ricorrente che la gravata sentenza, con motivazione apparente, non aveva dato conto delle ragioni di inapplicabilità, alla fattispecie, del principio di alternatività tra imposta di registro ed Iva;

– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alla disciplina delle variazioni dell’imponibile o dell’imposta (art. 26, cit.), le prestazioni restitutorie, conseguenti all’accoglimento della revocatoria fallimentare, rilevano ai fini dell’applicazione dell’Iva (e rientrano nel relativo campo di applicazione);

2. – il primo motivo è destituito di fondamento in quanto deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);

2.1 – nella fattispecie, come si è anticipato, il giudice del gravame ha dato conto, sia pur sintetico, delle ragioni poste a fondamento del decisum, in particolare condividendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado e criticamente fondandole dietro richiamo di decisa giurisprudenziali concernenti la rilevanza, ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, della pronuncia giudiziale di revocatoria fallimentare (di pagamenti);

3. – del pari destituito di fondamento è il secondo motivo;

3.1 – occorre premettere che, con riferimento alla fattispecie impositiva in trattazione, la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, prima parte dell’art. 8, comma 1, lett. b), il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), mentre il medesimo art., lett. e), norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore; v., ex plurimis, Cass., 13 maggio 2019, n. 12685; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31277; Cass., 7 luglio 2017, n. 16814; Cass., 6 novembre 2013, n. 24954; Cass., 12 ottobre 2012, n. 17584; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537; Cass., 31 ottobre 2005, n. 21160);

3.2 – a fondamento del principio di diritto, la Corte ha rimarcato che:

– tra le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 8, si pone “un rapporto da genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la norma di cui alla lett. b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto ad essa, carattere speciale”; difatti “la disposizione di cui alla lett. b) colpisce i provvedimenti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza, mentre il legislatore ha ritenuto di applicare l’aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum”;

– in ragione di detto rapporto di specialità, le ipotesi previste dalla lett. e) risultano di stretta interpretazione, “in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicchè essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge”;

– “la sentenza che pronuncia la revocatoria fallimentare di un atto di cessione del credito ovvero di un pagamento “possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, dal momento che, a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, che rimane in vita sia pure privo di efficacia nei confronti del Fallimento e della procedura esecutiva.”;

– in dette evenienze la sentenza di revocatoria fallimentare “non comporta un ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento, che vede incrementata la massa fallimentare. L’effetto giuridico della sentenza che accoglie l’azione di revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni è infatti ravvisabile, nel mero recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti, situazione che realizza, per l’appunto, un trasferimento di ricchezza in favore del Fallimento.”;

3.3 – una volta ricostruiti, nei sopra ripercorsi termini, l’oggetto, e gli effetti giuridici, della revocatoria fallimentare (v. altresì, nella giurisprudenza civile della Corte, Cass., 3 luglio 2015, n. 13767; Cass., 12 maggio 2015, n. 9584; Cass., 16 settembre 2009, n. 19989; Cass., 31 agosto 2005, n. 17590; Cass., 11 settembre 1997, n. 8962) ne riesce conseguente l’esclusione dall’ambito di applicazione del principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, principio questo che, rilevando quale agevolazione volta ad evitare interferenze tra i due tributi (che espongono presupposti in parte omogenei) e fenomeni di doppia imposizione (v. Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 177; Corte Cost., 12 dicembre 2014, n. 279), – presuppone che l’operazione negoziale rientri nel campo di applicazione dell’Iva, seppur esente (cd. soggezione teorica; cfr., ex plurimis, Cass., 27 novembre 2015, n. 24268; Cass., 20 aprile 2007, n. 9403; Cass., 21 maggio 1990, n. 4577);

– difatti, come già rilevato dalla Corte (v. Cass., 7 maggio 2015, n. 9269; Cass., 29 ottobre 2014, n. 23038), mentre l’ambito di applicazione del principio di alternatività si correla a prestazioni di servizi ed a cessioni di beni soggette ad Iva, – nel senso che l’operazione ricada nell’ambito di applicazione dell’IVA, delineato oggettivamente e soggettivamente dal D.P.R. n. 633 del 1972 (agli artt. 2,3,4 e 5), – nella pronuncia di accoglimento della revocatoria fallimentare rileva la tassazione dell’atto giudiziario che, come si è detto, importa la mera inefficacia relativa (nel caso che ne occupa) di un pagamento, con conseguente trasferimento di ricchezza in capo al ceto creditorio; vicenda questa che, se rileva ai fini dell’applicazione dell’IVA nei rapporti tra le parti dell’operazione negoziale (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26), rimane del tutto esterna alla fattispecie impositiva di detto tributo;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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