Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4740 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26608/2015 proposto da:

W.S.A.E., S.A., S.A.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.NE CLODLA 5, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso per i primi due

e giusta procura speciale autenticata dal funzionario addetto presso

il Consolato d’Italia a Brisbane per il terzo;

– ricorrente –

contro

R.G., FONDIARIA SAI SPA, RAS SPA ora ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5890/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/05/2014, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito riproduce:

“I sigg. W.S.A.E., A. e A.F. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/9/2014 della Corte d’Appello di Roma, di parziale accoglimento dei gravami interposti dalla società Fondiaria-Sai s.p.a. e dal sig. R.G. con conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Civitavecchia 30/7/2008, di accoglimento della spiegata domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto S.D. all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Il motivo altresì inammissibilmente prospetta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle doglianze proposte dai ricorrenti nella memoria, dovendo ribadirsi che non può in sede di legittimità riproporsi la valutazione di elementi di fatto già considerati dai giudici del merito nè la rivalutazione delle emergenze probatorie al fine di pervenire ad un relativo diverso apprezzamento.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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