Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4740 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 25/05/2021, dep. 14/02/2022), n.4740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30779-2019 proposto da:

G.M.B., rappresentato e difeso dall’avv.to

MASSIMILIANO VIVENZIO, elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6633/2019, depositato

il 18/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO e la successiva

riconvocazione in data 25.5.2021;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.M.B., proveniente dal (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto, lavorando in un negozio come venditore di C.D., era stato minacciato da alcune persone di religione musulmana che gli avevano intimato la chiusura dell’esercizio commerciale in quanto la musica era contraria alla fede islamica.

1.2. Era stato minacciato di morte così come la sua famiglia e, pertanto, aveva deciso di fuggire.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI in relazione all’art. 10 Cost. ed al rigetto della protezione umanitaria. Lamenta una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante che faceva emergere un palese contrasto fra due affermazioni inconciliabili.

1.1. Assume che il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo apoditticamente che ne ricorressero i presupposti ed omettendo di acquisire informazioni aggiornate sul terrorismo islamico e sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine che proprio tale fenomeno comprimeva.

1.2. Al riguardo, lamenta altresì che, in ordine alla specifica fattispecie, la motivazione resa con riferimento alle informazioni assunte attraverso le COI aggiornate (Freedom House 2018) risultava illogica, in quanto a fronte di una premessa fattuale in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia condotte e del potere dei militari islamici con restrizioni delle libertà civili ed attacchi alle minoranze religiose ed agli altri oppositori, si concludeva affermando l’insussistenza del rischio a vedere pregiudicati i suoi diritti fondamentali e la mancanza di indici di vulnerabilità.

1.3. Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per tardività.

1.4. Il Collegio, infatti, in mancanza della relativa produzione da parte del ricorrente ma essendo comunque presente in atti la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c., ha provveduto ad acquisire la prova della data di comunicazione del decreto del Tribunale di Milano (cfr. al riguardo Cass. SU 25513/2016 e Cass. SU 11850/2018) dalla quale decorreva il termine di trenta giorni per la proposizione del presente giudizio di legittimità, al fine di verificare la tempestività del ricorso: l’informazione, pervenuta poco dopo la chiusura dell’udienza del 24.4.2021, ha imposto l’odierna riconvocazione.

1.5. Tanto premesso di osserva quanto segue.

1.5. Diversamente da quanto indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo del presente giudizio – nella quale veniva riportato che “il decreto n 6633/2019 (RG 40154/2018) era stato emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata per l’Immigrazione in data 29.5.2019 e depositato in data 18.8.2019, (notificato il 30.8.2019)”(cfr. pag. 1 del ricorso, penultimo cpv), è emerso che il provvedimento impugnato era stato comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Milano mediante messaggio di P.E.C. inoltrato al difensore del ricorrente avv.to Massimiliano Vivenzio (GLMI;2019;25445055) in data 20 agosto 2019 alle ore 14,40, con ricevuta di avvenuta consegna n. 94609088.

1.5. Poiché il ricorso è stato notificato alla controparte in data 29.9.2019 e, dunque, oltre i trenta giorni previsti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 decorrenti, per l’appunto, dalla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, la notifica deve ritenersi tardiva avuto riguardo al passaggio in giudicato del decreto impugnato ed alla conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021, e in riconvocazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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