Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 474 del 14/01/2010

Cassazione civile sez. II, 14/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 14/01/2010), n.474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L.C. (OMISSIS), D.M.A.

(OMISSIS), D.M.B. (OMISSIS), nella

qualita’ di eredi di D.M.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato BARONE

CARLO MARIA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.M.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato BASSO

MARIALAURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1086/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato BARONE Carlo Maria, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BASSO Marialaura, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) decedeva in (OMISSIS) D.M.L. lasciando a se’ superstiti i propri germani D.M.M., D.M.G. e D.M.M.C..

Il 21/5/1987 D.M.M.C. faceva pubblicare un testamento olografo datato (OMISSIS) con il quale essa veniva nominata erede universale della “de cuius”.

Tanto premesso in fatto,con atto di citazione notificato il 18/12/1987 D.M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la sorella M.C. chiedendo la declaratoria di nullita’ del testamento suddetto che assumeva apocrifo,ovvero frutto di captazione della incerta volonta’ della “de cuius”, gravemente inferma ed ormai prossima alla morte; chiedeva pertanto dichiararsi aperta la successione in base ad altro testamento olografo datato (OMISSIS), nel quale invece lui stesso veniva nominato erede universale.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice.

Nel corso del giudizio D.M.C. proponeva querela di falso avverso il testamento olografo dell'(OMISSIS).

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva dell’11/12/2001 dichiarava la nullita’ del testamento olografo dell'(OMISSIS) per difetto di autografia, e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla querela di falso proposta in relazione all’altro testamento.

Proposto gravame da parte di D.M.M.C. cui resistevano B.L., D.M.A. e D.M. B., tutte quali eredi di D.M.M. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 21/11/2005 ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di D.M.G. e degli eredi in rappresentazione di D.M.F., ed ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale di Foggia per essere ivi riassunta nel termine perentorio di mesi sei dalla notificazione della sentenza stessa.

Per la cassazione di tale sentenza B.L., D.M. A. e D.M.B. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi cui D.M.M.C. ha resistito con controricorso; le ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 70, 71, 158, 161, 221, 350 e 352 c.p.c., invocano la nullita’ della sentenza impugnata e del procedimento di appello dalla stessa concluso in quanto, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto una querela di falso, in esso era previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, essendo quindi a tal fine necessaria la trasmissione degli atti al suo ufficio, mentre invece nella specie non si era ottemperato a tale adempimento.

La censura e’ infondata.

Come gia’ esposto in precedenza il giudice di primo grado, oltre che dichiarare la nullita’ del testamento olografo dell'(OMISSIS), aveva disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla querela di falso relativa all’altro testamento olografo dell'(OMISSIS); da tale rilievo consegue che l’oggetto del giudizio di appello e’ stato costituito soltanto dalla questione riguardante la nullita’ del testamento dell'(OMISSIS), cosicche’ e’ agevole concludere che tale giudizio non rientra tra quelli per i quali e’ previsto a pena di nullita’ l’intervento del Pubblico Ministero.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 456, 457, 467, 468, 565, 606, 2909 c.c., degli artt. 81, 99, 100, 102, 112, 115, 116, 324, 354 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, assumono che la Corte territoriale ha erroneamente ravvisato la necessita’ di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari D.M. G. e dei figli di D.M.F. per rappresentazione;

esse rilevano che nella fattispecie,poiche’ la controversia riguardava l’impugnazione per nullita’ del testamento dell'(OMISSIS) (con il quale era stata nominata erede universale D.M.M. C.) proposta da D.M.M. che aveva agito quale erede universale di D.M.L. in base al precedente testamento dell'(OMISSIS), il relativo giudizio doveva svolgersi tra i due suddetti soggetti cui si riferivano le rispettivamente contestate qualita’ di eredi testamentari, dovendosi quindi escludere un concorso tra eredi testamentari e legittimi; invero non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio relativo alla nullita’ di un testamento instaurato da altro erede istituito con distinto testamento, come ritenuto anche da Cass. 8/7/1996 n. 6196.

Infine le ricorrenti rilevano che comunque la sentenza impugnata ha omesso di specificare quali fossero i presunti litisconsorti necessari pretermessi.

La censura e’ infondata.

Come gia’ osservato in occasione dell’esame del precedente motivo, a seguito della menzionata sentenza del giudice di primo grado il giudizio di appello e’ stato circoscritto alla questione relativa alla nullita’ del testamento olografo dell'(OMISSIS); pertanto l’eventuale declaratoria di invalidita’ di esso darebbe luogo alla successione legittima, con la conseguenza della necessita’ della partecipazione al giudizio anche di tutti coloro che succederebbero per legge al “de cuius” in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volonta’, stante l’unitarieta’ del rapporto dedotto in giudizio (Cass. 23/2/2001 n. 2671; Cass. 27/4/2005 n. 8728); puo’ comunque aggiungersi che tali conclusioni non sarebbero state diverse anche nel caso che non si fosse verificata la separazione del giudizio relativo alla nullita’ del predetto testamento rispetto a quello riguardante la falsita’ del testamento olografo dell'(OMISSIS), considerato che la possibile caducazione di entrambi tali testamenti avrebbe dato comunque luogo alla successione legittima con la conseguente necessita’ di integrare il contraddittorio nei termini gia’ enunciati.

E’ infine appena il caso di rilevare che il giudice di appello ha chiaramente individuato i soggetti nei cui confronti integrare il contraddittorio, ovvero D.M.G. ed i figli di D.M. F. in rappresentazione, considerati eredi legittimi ex art. 565 c.c. in difetto di altri successibili, e che la giurisprudenza richiamata dalle ricorrenti nella memoria riguarda la diversa questione, non ricorrente nella specie, dell’onere gravante sulla parte che, nel giudizio in materia ereditaria, deduca la mancata integrazione del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, di indicare le persone degli altri coeredi e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessita’ di integrazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettatole spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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