Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 474 del 11/01/2018

Cassazione civile, sez. trib., 11/01/2018, (ud. 12/12/2017, dep.11/01/2018),  n. 474

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’agenzia delle Entrare ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 42/21/2011 della C.T.R. Firenze Sez. 21, con la quale è stata confermata la decisione della C.T.P. di Firenze che, premessa la natura obbligatoria del contraddittorio previsto nell’accertamento con adesione, ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale notificata al contribuente, in assenza del rispetto delle dovute formalità per la formazione dell’avviso di accertamento (nella specie trattasi di un avviso di rettifica e liquidazione inerente la cessione di un’azienda), quale atto presupposto. Al riguardo, deduce tre motivi. Con vittoria di spese di giudizio.

2. Resiste il contribuente chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o comunque rigetti il ricorso statuendo sulle spese di lite e, se del caso, rimetta in termini la parte per l’espletamento del contraddittorio nel quadro della procedura di accertamento con adesione.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

3.1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni sollevate dal contribuente in punto di esatta individuazione del provvedimento impugnato e di autosufficienza del ricorso; quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato è correttamente indicato nell’intestazione del ricorso e quale specifico oggetto dell’impugnazione, alla luce anche delle motivazioni dello stesso richiamate nel corpo del ricorso, per cui l’indicazione, nel petitum finale, degli estremi di una sentenza diversa è frutto di mero errore materiale; quanto al secondo profilo, il ricorso contiene la trascrizione della motivazione della sentenza di secondo grado e ciò consente alla Corte di svolgere il proprio controllo di legittimità.

3.2. Quanto alle censure svolte, posto che l’atto presupposto venne ritualmente notificato alla parte (e dunque va escluso che la parte venne a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notifica della cartella) e che questa non lo impugnò nei termini (lasciando Scadere il termine comprensivo della proroga di giorni 90), la cartella di pagamento, facendo seguito ad un avviso divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso “e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri (non fatti valere ne dedotti nella stesse fasi di merito), con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento (Sez. 5, n. 17937 del 6/9/2004, Rv. 576807; da ultimo conforme Sez. 5, n. 11610 dell’11/5/2017, Rv. 644102). La censura di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, artt. 21 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, risulta dunque fondata. Il ricorso del contribuente doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3.3. Inoltre, il giudice di seconde cure ha errato a ritenere che la mancata instaurazione del contraddittorio, da parte dell’Ufficio, a fronte della presentazione dell’istanza di adesione su iniziativa del contribuente, valga ad inficiarne la legittimità del provvedimento impositivo, stante l’assenza di una precisa disposizione di legge che a tanto obblighi la P.A. (restando tale facoltà discrezionale). In tal senso si è espressa questa Corte, anche a Sezioni unite, escludendosi che, in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comporti la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Sez. 5, n. 28051 del 30/11/2009, Rv 611179; Sez. 6-5, n. 11438 del 1/6/2016, n.m.; Sez. un. n. 3676 del 17/2/2010, Rv. 611633; Sez. 6-5, ord. n. 3368 del 2/3/2012, Rv. 621526). Con la conseguenza che analoga fondatezza rinviene anche il secondo motivo di ricorso con cui L’agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 11 e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 3, restando assorbito il terzo motivo di ricorso relativo alla insussistenza di violazione dello Statuto del contribuente.

3.4. Va, pertanto, accolto il ricorso, cassandosi senza rinvio la sentenza impugnata (con conseguente legittimità sia dell’avviso di, liquidazione e rettifica che della successiva cartella); non configurando l’errores interpretativo che ha determinato l’omessa impugnazione dell’avviso da parte del contribuente non configura un’ipotesi di restituzione nel termine, la relativa istanza va rigettata (e salvo il potere immanente di autotutela.

4. Quanto alle spese, quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.

PQM

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Condanna la parte intimata alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.510,00 per compensi, oltre alla spese prenotate a debito; dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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