Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 474 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 26/01/2016, dep.11/01/2017),  n. 474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16689-2011 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ZAMPINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO GUASCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/03/2011 r.g.n. 1052/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’avvocato FALCONE AMALIA per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 15/3/2015, rigettava il gravame interposto da S.F. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda del medesimo S. diretta ad ottenere il riconoscimento dell’ “una tantum” prevista dall’art. 40 del CCNL Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana.

Nel pervenire alla soluzione interpretativa di rigetto della domanda, la Corte territoriale osservava che l’art. 40 CCNL Aziende municipalizzate di Igiene Urbana ricollega l’erogazione dell'”una tantum” all’esperimento infruttuoso della procedura di riallocazione, mentre nella fattispecie la procedura si era conclusa con una proposta di collocazione alternativa, non accettata dal ricorrente.

Per la cassazione della sentenza il S. propone ricorso articolato in due motivi.

L’AMIAT S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, poichè la Corte non ha ritenuto di ammettere delle prove che avrebbero dato l’esatta rappresentazione di una realtà aziendale in cui la persona inabile alla mansione, ma ricollocabile in altre prestazioni, non venga mai ricollocata.

2. Con il secondo motivo il S. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme del CCNL per i dipendenti di Aziende municipalizzate di Igiene Urbana del 31.10.1995, affermando che, essendo stato licenziato per comprovata incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 43, lett. F CCNL ed essendogli stata interamente riconosciuta ai sensi dell’art. 45 CCNL l’indennità sostitutiva del preavviso, egli avrebbe diritto, una volta esaurita la procedura ex art. 40 CCNL, alla corresponsione dell’ “una tantum contrattuale”.

Va innanzitutto esaminato, per evidenti ragioni di pregiudizialità, il secondo motivo, il quale è fondato.

Invero, con l’art. 40 del CCNL 1995, le parti sociali intendevano salvaguardare l’occupazione e privilegiare il mantenimento in servizio del lavoratore ricollocabile, cosicchè può affermarsi che la previsione dell’erogazione dell'”una tantum” aveva come finalità precipua quella di dissuadere i datori di lavoro dall’addurre pretesti per non ricollocare i lavoratori divenuti parzialmente inidonei ed a stimolarli a cercare una possibile collocazione alternativa del lavoratore nell’intera struttura aziendale (v. pure Cass., S.U., n. 7755/98).

Orbene, la norma di cui all’art. 40, che disciplina l’inidoneità sopravvenuta in servizio stabilisce la presenza di specifiche condizioni per potere riconoscere al lavoratore l’indennità “una tantum”; condizioni, tutte, che risiedono nell’avere un’età anagrafica inferiore di oltre un anno al limite stabilito dalle disposizioni per il collocamento a riposo e di avere una anzianità aziendale superiore a 10 anni, perchè per anzianità inferiori non vi è riconoscimento della detta indennità. Quindi, la volontà delle parti sociali non avrebbe potuto manifestarsi nei termini indicati dalla Corte di Appello di Torino che non ha tenuto in considerazioni nell’iter argomentativo i vincoli che le parti sociali hanno introdotto nella contrattazione per evitare un uso strumentale.

Tali vincoli vengono individuati soltanto nello status oggettivo del lavoratore inidoneo: l’avere egli tale qualificazione per averla ottenuta a seguito di visita medico-collegiale; l’avere chiesto di essere mantenuti in servizio con ricollocazione in altra mansione; la mancanza di accordo, all’assegnazione di altre mansioni e licenziamento dello stesso da parte dell’azienda; l’eventuale applicazione delle disposizioni per l’esonero agevolato per inidoneità consistenti nell’essere in possesso di una anzianità di servizio aziendale di oltre dieci anni e di avere un’età anagrafica inferiore di un anno di quella stabilita per il collocamento a riposo per limiti di età; con la specificazione che per il personale di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, l'”una tantum spetta integralmente, mentre per che ha un’età superiore ai 55 anni essa viene ridotta di due terzi per ogni anno oltre il 55^.

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha sottolineato che l’art. 40 di cui si tratta – per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma “una tantum” in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione – deve essere interpretato nel senso che l’indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa ed il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata (cfr., tra le molte, Cass. n. 9967/2012 e n. 19358/13).

A tali principi non si è attenuta la Corte di Appello di Torino, la cui sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere assorbito il primo, con rinvio della causa alla stessa Corte, in diversa composizione, che si atterrà a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione anche relativamente alle spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.,

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA