Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 474 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. I, 11/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 11/01/2011), n.474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F.D., S.M., R.

M., P.M., F.M.R., S.

M.A., A.A., P.A., R.E.,

con domicilio eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso

l’Avv. Giuliani Angelo che li rappresenta e difende come da procure

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Roma rep. 3592

depositato il 27 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in della corte d’appello che, liquidando Euro 5.000,00 a ciascuno dei ricorrenti, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata di un processo.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato riconoscimento degli interessi a far tempo dalla domanda e’ manifestamente fondato alla luce del principio secondo cui “Gli interessi spettanti all’avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli arti. 1282 e 1284 cod. civ., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto della parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che nulla dispone al riguardo” (Sez. 1, Sentenza n. 24756 del 24/11/2005).

Il secondo motivo, che attiene alla liquidazione delle spese, e’ assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto condannata a Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione degli interessi sulle somme liquidate a far tempo dalla domanda.

Per quanto attiene alla liquidazione delle spese della fase di merito e premesso che i ricorrenti sono stati tutti parti nel giudizio presupposto ma hanno presentati distinti ricorsi per il riconoscimento dell’equo indennizzo deve rilevarsi che la Corte ha ritenuto che una tale condotta integri una fattispecie di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634). In particolare e’ stato rilevato quanto segue.

“La giurisprudenza della Corte ha gia’ avuto modo di affrontare il tema dell’utilizzo dello strumento processuale con modalita’ tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessita’ o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore ma anche da interferire con il funzionamento dell’apparato giudiziario ed ha ritenuto una tale condotta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarieta’ di cui all’art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto processo in quanto la inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (Sent Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726).

Tali principi, pur enunciati in tema di rapporti negoziali, possono trovare applicazione anche in fattispecie quali quella in esame laddove l’evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto cosi’ dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni ed avere sostanzialmente tenuto la stessa condotta in fase di richiesta dell’indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l’oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione.

Una tale condotta, che e’ priva di alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alla rilevate modalita’ di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta innanzitutto con l’inderogabile dovere di solidarieta’ sociale che osta all’esercizio di un diritto con modalita’ tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell’agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore a causa dell’aumento degli oneri processuali: ma contrasta altresi’ e soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo inteso come processo di ragionevole durata (SS.UU. n. 23726/07, sopra citata) posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull’organizzazione giudiziaria a causa dell’inflazione delle attivita’ che comporta con la conseguenza di un generale allungamento dei tempi processuali.

Al riscontrato abuso delle strumento processuale non puo’ tuttavia conseguire la sanzione dell’inammissibilita’ dei ricorsi, posto che non e’ l’accesso in se’ allo strumento che e’ illegittimo ma le modalita’ con cui e’ avvenuto, ma comporta l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine”.

Le spese del giudizio di primo grado sono dunque liquidate come in dispositivo sulla base del valore corrispondente alla somma degli indennizzi riconosciuti.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degli interessi in misura legale sulle somme liquidate dalla data della domanda al saldo, nonche’ alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.878,00, di cui Euro 1.010,00 per onorari e Euro 818,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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