Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4739 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4739 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19455-2017 proposto da:
NAGA – \SSOCIAZIONE VOLONTARIA i\SSISTENZ. SOCIO
SANITARIA. DIRITTI CITTADINI STRANIERI ROM SINTI
ONLUS, elettivamente domiciliata in RONIA, PIAZZA LOTARIO 6
presso lo studio dell’avvocato SIIXIA ‘FAGLIENTE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIKIRO NIASSAROTTO;
– ricorrentecontro
CONDOMINIO VIA ZANIENHOF N 7 MILANO e
FONDAZIONE RA\ ASI GARZANTI ONLUS ;
– intimataavverso la sentenza n. 16815/2016 della CORTE SUPRENL\ DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2016;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2017 n. 19455 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

RICORSO N. 19455/2017

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
1 Con sentenza 16815/2016 dep. il 9.8.2016 questa Corte,
investita del ricorso della Fondazione Sofia Ravasi Onlus e della Naga
Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di
cittadini stranieri rom e sinti ONLUS, contro la decisione sfavorevole

impugnazione di delibera condominiale promosso dalla prima contro il
Condominio di via Zamenhof n. 7 in Milano, con intervento volontario
della Associazione Naga, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione
perché la procura speciale al difensore risultava rilasciata a margine
dell’atto di intervento nel giudizio di primo grado piuttosto che in data
successiva alla sentenza di impugnare, in violazione quindi dei principi
costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha escluso
la possibilità di ratifica
2

Contro tale pronuncia la NAGA propone ricorso per

revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 richiamato dall’art. 391 bis cpc,
rimproverando alla Corte di Cassazione di non essersi avveduta del
fatto che l’atto introduttivo conteneva in prima pagina una
annotazione, a penna, con cui si dava atto della rappresentanza ex
art. 86 cpc. del Presidente avv. Massarotto. Ritiene pertanto la
ricorrente che tale norma vale a legittimare sufficientemente il
difensore alla proposizione del ricorso per cassazione conferendogli
idoneo potere di rappresentanza: la fonte legittimante il difensore
alla proposizione del ricorso è dunque – ad avviso della NAGA – anche
il disposto dell’art. 86 cpc. Procede poi la ricorrente ad illustrare
ulteriormente il motivo di revocazione e ripropone infine i tre motivi
di ricorso necessari per la soluzione dell’auspicato giudizio
rescissorio.
Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede e il
relatore ha proposto che il ricorso venga trattato alla pubblica
udienza della seconda sezione non emergendo, ictu ocu/i, profili di

della Corte d’Appello di Milano in un giudizio in materia di

RICORSO N. 19455/2017

inammissibilità.
3 I! Collegio ritiene che non ricorrano le condizioni di cui all’art.
375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio, alla luce del
principio di diritto affermato da Sez. 3, Sentenza n. 11436 del
01/08/2002 Rv. 556504; Sez. 2, Sentenza n. 51 del 07/01/2003 Rv.
559451; Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001 Rv. 547749; Sez.

principio rinvenibile in Sez. 2, Sentenza n. 12348 del 22/08/2002 Rv.
557008 e in Sez. 2, Sentenza n. 17870 del 24/11/2003 Rv. 568407
che però porrebbe anche un problema di rilevanza dell’eventuale
errore revocatorio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione
civile.
Roma, 21.12.2017.

U, Sentenza n. 2846 del 10/05/1984 Rv. 434892 nonché dell’altro

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