Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4739 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è domiciliata;

– ricorrente –

contro

MARTINELLI ROTTAMI S.r.l., in persona dell’amministratore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 69/29/06, depositata in data 23 maggio 2006;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 11

novembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

1.1 La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal legale rappresentante della s.r.l. Martinelli Rottami nei confronti dell’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto contro l’avviso di accertamento con il quale il reddito imponibile relativo all’anno 1993 era stato elevato di L. 83.448.000, con maggiori imposte e relative sanzioni, per effetto del disconoscimento di una perdita di pari importo derivante dall’esercizio dell’anno 1990, a sua volte rettificata con avviso di accertamento notificato in data 14 luglio 1998.

1.2. Per quanto qui maggiormente interessa, la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere l’appello, sostanzialmente incentrato sulla reale sussistenza della perdita indicata in relazione all’esercizio del 1990, come riconosciuto a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso il relativo avviso di accertamento, rilevava che la società non aveva ampliato il “thema decidendi” (sic), rimanendo “nel solco della linea difensiva di prime cure, alla stregua della quale la perdita dichiarata dell’esercizio 90, annullata dall’Ufficio per essere tramutata in reddito fiscale, è stato poi ripristinata – in misura tale da diventare nuovamente materia di integrale compensazione con l’utile dell’esercizio 93 – dalla richiamata sentenza n. 505/50/01 della CTP, confermata, del resto, dalla pronuncia della CTR del Lazio, adita Sezione 29^”.

1.3 Con ricorso tempestivamente notificato l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato ad unico motivi, nei confronti della società Martinelli Rottami, chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.

1.4. Non si costituiva la parte intimata.

Diritto

2.1 Con unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione a falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (ma evidentemente n. 4), per aver la Commissione tributaria regionale accolto l’appello della società fondato su una nuova e diversa causa pretendi. Conseguentemente, è stato formulato il seguente quesito di diritto: “Contrasta con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 la formulazione di motivi di appello in relazione a censure relative alla violazione di norme non contenute anche nel ricorso di primo grado, in quanto, nella sostanza, la pretesa fatta valere diverge da quella azionata in primo grado?”.

2.2. La censura è infondata.

Come posto in evidenza nella decisione impugnata, e come si desume dall’esame degli atti processuali (consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato), la società appellante aveva sostanzialmente reiterato, con il proprio atto di appello, la contestazione della fondatezza del disconoscimento della perdita relativa all’anno 1993, invocando, per altro, il giudicato formatosi al riguardo (che non risulta contestato dalla ricorrente).

Si premette che nel giudizio tributario – strutturato come giudizio d’impugnazione di un provvedimento contenente la pretesa dell’amministrazione finanziaria, nel quale l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale ed il dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo e, dall’altro, dalle questioni dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo (Cass., 20 marzo 2009, n. 6858;

Cass., n. 10779 del 2007; Cass. n. 15849 del 2006) – il divieto, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, di proporre in appello nuove eccezioni, non rilevabili d’ufficio, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale (Cass., n. 7789/2006; Cass. n. 10112/2002).

Nel caso di specie, a fronte della contestazione iniziale della fondatezza del recupero, perchè realmente sussistente la perdita dichiarata in relazione all’anno 1979, il successivo richiamo, in sede di appello, alla norma contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102 (TUIR), che disciplina, per l’appunto, il riporto delle perdite, si configura come mera difesa, o eccezione in senso improprio, che, come correttamente rilevato dalla Commissione tributaria regionale, non ha comportato un allargamento del thema decidendum. Trattasi, invero di mera argomentazione difensiva, relativa a una circostanza già introdotta con il ricorso proposto in primo grado, come tale non riconducibile nel divieto sancito dal richiamato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (cfr. anche Cass., n. 15646/2004; Cass., 5895/2002).

Al rigetto del ricorso non consegue alcun provvedimento in relazione alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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