Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4739 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.G., (OMISSIS) rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

CONTESTABILE Silvia, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultima in Roma, piazza Francesco Morosini, n. 12;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI; AGENZIA

DELLE ENTRATE DI VELLETRI, in persona del direttore pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Velletri

depositata il 23 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Silvia Contestabile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Tribunale di Velletri, con ordinanza in data 23 maggio 2005, decidendo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sull’opposizione al decreto del 13 dicembre 2004 del GUP del Tribunale di Velletri, di rigetto (per tardiva presentazione) dell’istanza di liquidazione del compenso al collegio peritale nominato nell’ambito di un procedimento penale, in riforma di detto decreto ha liquidato ai periti, Dott. C. M. e Dott. D.P.G., la somma di Euro 8.052,69 ciascuno, oltre cassa previdenza ed IVA. Per la cassazione dell’ordinanza il D.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 luglio 2005, sulla base di un complesso motivo.

Le intimate Procura della Repubblica ed Agenzia delle entrate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, lamentando l’inadeguatezza sotto vari profili, rispetto all’attività prestata, del quantum liquidato al collegio peritale.

2. – Rileva il Collegio che l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, in esito al cui procedimento è stata emessa dal Presidente del Tribunale di Velletri l’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, si è svolta in violazione del necessario contraddittorio con gli imputati del processo penale, nell’ambito del quale è stata esperita la perizia.

Risulta dagli atti di causa che nel predetto giudizio di opposizione il contraddittorio è stato instaurato nei confronti dell’Ufficio del pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, mentre nessuna notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto è avvenuta nei confronti degli imputati C.E., P.A. e G.R..

Questa Corte (Cass. pen., Sez. 4^, 12 novembre 2004, n. 6680, imp. Bucciol) ha già affermato che, in tema di procedimento di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, è senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; è pertanto viziato da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in Camera di consiglio senza che all’imputato ed al suo difensore sia stata notificato l’avviso dell’udienza camerale.

Tale nullità si ricollega ad un difetto di attività del giudice a quo, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo, e può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio di cassazione.

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Velletri perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli imputati.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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