Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4739 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 24/02/2020), n.4739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17800-2018 proposto da:

P.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE

MORMINO per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA

– intimata –

avverso la sentenza n. 154/2017 del GIUDICE DI PACE DI NASO,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di pace di Naso, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la propria incompetenza, per materia, sul ricorso con il quale P.S. aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che, a norma dell’art. 187 C.d.S., aveva disposto il sequestro del motociclo di sua proprietà.

La P., con ricorso notificato il 29/5/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione di tale sentenza.

La Prefettura è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile. L’art. 360 c.p.c., comma 1, infatti, dispone che il ricorso per cassazione è proponibile solo nei confronti delle sentenze pronunciate in grado d’appello ovvero in unico grado: non anche, pertanto, nei confronti delle sentenze del giudice di pace, le quali, al contrario, pur quando abbiano declinato la propria competenza (art. 46 c.p.c.) e pur quando si tratta di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative (Cass. n. 1812 del 2014), sono impugnabili, nei limiti e secondo le previsioni contenute nell’art. 339 c.p.c., solo con l’appello (cfr. Cass. n. 23062 del 2018).

2. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

3. Quanto, infine, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va rilevato che, allo stato, la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e non è, dunque, ad esso tenuta, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr. Cass. n. 7368 del 2017).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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