Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4739 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 23/02/2021), n.4739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29934-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

S.F.L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2039/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2039/2015, depositata il 14 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello

proposto da S.F.L.C. e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione alla registrazione di sentenza civile recante trasferimento, in favore dello stesso appellante, della nuda proprietà di un complesso immobiliare e, in favore dei di lui figli, del diritto di usufrutto;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha considerato che:

– veniva in rilievo una sentenza che non accertava una vendita “bensì un’interposizione fittizia nell’acquisto dell’immobile, acquistato dal sig. S. per il tramite della moglie Signora M.G.G., dalla madre della stessa signora C.E., e da questa ceduta alla figlia nel 1990, riservandosi l’usufrutto”;

– nel 1991, la signora M. aveva sottoscritto “la dichi razione di effettiva proprietà dell’immobile in capo al coniuge, sig. S.;

– producendo effetti ex tunc la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., nella fattispecie doveva ritenersi che la proprietà dell’immobile “era già del sig. S. che in sede di compravendita (nell’anno 1990) aveva già pagato l’imposta di registro”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso S.F.L.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2932 c.c., ed al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 37 e art. 8, assumendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alla riconducibilità della sentenza in registrazione all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.), in relazione all’impegno al ritrasferimento assunto dal coniuge (acquirente dell’immobile) con lettera del 2 giugno 1991, – erroneamente il giudice del gravame aveva accertato l’illegittimità del criterio di tassazione fondato (citato D.P.R. n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. a)) sugli effetti (traslativi) correlati alla sentenza in contestazione;

2. – il ricorso è fondato e va accolto;

3. – come in più occasioni rimarcato dalla Corte, – in relazione alla disciplina di registro degli atti giudiziari sottesa al combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, artt. 20 e 37, nonchè art. 8 – il presupposto impositivo, ed i criteri di tassazione, degli atti giudiziari si correlano alla intrinseca natura, ed agli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, dovendosi, così, aver riguardo al contenuto ed agli effetti giuridici che emergono dall’atto giudiziario (v., ex plurimis, Cass., 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., 18 aprile 2018, n. 9501; Cass., 20 luglio 2011, n. 15918; Cass., 7 novembre 2012, n. 19247; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23243; Cass., 12 luglio 2005, n. 14649);

3.1 – secondo gli stessi accertamenti svolti dal giudice del gravame, – che, come anticipato, espressamente evoca la fattispecie interpositoria nonchè una dichiarazione “di effettiva proprietà dell’immobile in capo al coniuge, sig. S.” rilasciata dal primo acquirente, – l’effetto traslativo correlato alla pronuncia del giudice civile, così come deduce la ricorrente, deve essere ricondotto (proprio) alla fattispecie dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.), – che, secondo la giurisprudenza della Corte, trova applicazione non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 6 marzo 2020, n. 6459; Cass., 30 marzo 2012, n. 5160), – con conseguente legittimità del criterio di tassazione (imposta proporzionale) previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. a);

– nè, come sembra evocare la gravata sentenza, la sentenza sottoposta a registrazione, nel produrre effetti ex tunc, si sarebbe risolta nel mero accertamento di una situazione proprietaria in quanto, per un verso, la sentenza pronunciata ai sensi della sopra ricordata disposizione codicistica ha natura, ed effetti, costitutivi, – così che l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo col relativo passaggio in giudicato (v. Cass., 27 ottobre 2017, n. 25594; v. altresì, in termini generali sull’effetto traslativo in questione, Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4059 cui adde, ex plurimis, Cass., 26 settembre 2018, n. 22997; Cass., 3 maggio 2016, n. 8693) – e, per il restante, la necessità di una pronuncia costitutiva (ai sensi dell’art. 2932 c.c.) si imponeva (esattamente) in ragione della diversa situazione proprietaria conseguita dal primo atto di acquisto (che, allora, integrava al più un’interposizione reale), cui si accompagnava un impegno al ritrasferimento;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario del contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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