Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4739 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 14/02/2022), n.4739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5095-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.D.A. INDUSTRIA E COMMERCIO MARMI S.r.L., elettivamente domiciliata

in ROMA, presso lo studio degli Avvocati TOMASSINI ANTONIO e FERRARA

GIUSEPPE, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale

estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1276/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello di G.D.A. Industria e Commercio Marmi S.r.L. avverso la sentenza n. 219/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta ipotecaria e catastale, in relazione ad atto di cessione di ramo d’azienda, a seguito del mancato riconoscimento delle dichiarate passività;

la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 23 e 51, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che dovessero essere computate agli effetti dell’imposta catastale ed ipotecaria le passività insite nell’immobile relativo al ramo d’azienda trasferito;

1.2. con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancata inerenza delle passività agli immobili oggetto di trasferimento;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate;

2.2. con risalente, e consolidato, orientamento interpretativo, questa Corte ha statuito che, nel caso di cessione di azienda, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi;

2.3. nel disciplinare i criteri di determinazione della base imponibile della cessione di azienda, il D.P.R. n. 131 del 1986, – alle cui disposizioni rinvia il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2 e 10, in punto di determinazione della base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale, – attribuisce rilievo alle passività aziendali, in quanto il valore dell’azienda ceduta va determinato “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere” (art. 51, comma 4), ovvero dette passività – nel caso in cui “per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti” – si debbono imputare “ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote,… ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore” (art. 23, comma 4);

2.4. lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, in tema di beni immobili, diversamente dispone che per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio del bene (art. 43 c.c., comma 1, lett. a), e art. 51 c.c., commi 1 e 2);

2.5. in relazione a dette disposizioni, questa Corte ha, quindi, rimarcato che: – la diversità di oggetto delle imposte in questione giustifica la conclusione secondo la quale, ai fini delle imposte ipocatastali, il valore venale dei beni immobili inclusi nell’azienda ceduta non può essere inciso dalle passività che afferiscono – piuttosto che (in quanto inerenti) al bene ceduto – all’azienda nel suo complesso; – difatti, mentre l’imposta di registro trova applicazione in relazione al trasferimento di ricchezza correlato all’atto sottoposto a tassazione, le imposte ipotecarie e catastali diversamente assumono a loro presupposto l’attuazione di una peculiare forma di pubblicità concernente il singolo immobile;

2.6. ne consegue che, mentre nell’un caso, la cessione di azienda rileva in relazione al suo valore, al netto delle passività aziendali (che concorrono ad individuare l’effettiva ricchezza trasferita), nel caso delle imposte ipotecarie e catastali il valore dell’immobile – quale desumibile dalle sue varie componenti attive e passive ad esso strettamente inerenti – assurge ad autonoma considerazione, indipendentemente da un effettivo trasferimento di ricchezza o da una concreta attribuzione patrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18403/2021, 9473/2018, 15955/2014, 13489/2007);

2.7. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata ha, in effetti, valutato la correttezza del valore del trasferimento dell’immobile da parte della contribuente nella cessione del ramo aziendale, ritenendo che l’ipoteca iscritta sull’immobile trasferito fosse perciò solo passività specificamente gravante sull’immobile, come tale detraibile dal valore in commercio del bene ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale;

2.8. si tratta di affermazione apodittica, che prescinde da qualsivoglia accertamento degli elementi in forza dei quali avrebbe dovuto essere affermata la stretta inerenza al bene della passività su di esso gravante, essendosi limitata la Commissione Tributaria Regionale a identificare l’inerenza con la (mera) passività aziendale (id est con l’ipoteca gravante su bene immobile che costituiva elemento del complesso aziendale);

3. l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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