Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4738 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21.264/05) proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avv. DE NOTARIIS Giovanni, con il quale e elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. PALMIERO Clementino, in Roma,

Via Albalonga 7, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Condominio dello stabile sito in (OMISSIS)

in persona dell’amministratore pro tempore geom. V.G., a

ciò autorizzato a seguito di Delib. assembleare 26 settembre 2005;

rappresentato e difeso dall’avv. RIZZI Renato e con lo stesso

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffrè

in Roma, Via Camozzi n. 1, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 292/04

depositata il 22/11/04.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

1/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., dopo che le era stato respinto un ricorso di urgenza, citò innanzi al competente Tribunale il (Condominio sito in (OMISSIS), chiedendo che l’ente di gestione fosse condannato ad eliminare le esalazioni nauseabonde che penetravano nell’appartamento della deducente, sito in detto fabbricato, e la cui causa doveva essere addebitata all’errata realizzazione degli scarichi condominiali delle acque nere, mancando un sifone nella colonna di scarico delle acque luride o, in alternativa, un’idonea colonna di sfiato sul tetto; l’ente convenuto, costituendosi, negò la fondatezza degli assunti della B., anche sulla scorta dell’esito dell’esame tecnico eseguito in sede di ricorso di urgenza.

L’adito Tribunale respinse la domanda ritenendo, sulla scorta di un’ulteriore CTU, che non vi fosse l’evidenza delle immissioni e che le stesse, ove presenti in alcune occasioni, fossero da ricollegarsi a lavori fatti eseguire dall’attrice nel proprio appartamento. Tale decisione fu poi confermata dalla (Corte d’Appello di (Campobasso con sentenza 292/2004.

La B. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, contro i quali il (Condominio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – La ricorrente, con il primo motivo, lamenta “difetto di motivazione – difetto dell’iter logico seguito dal giudice nell’esame dei fatti di causa – omesso esame di punti decisivi” sostenendo che il giudice dell’appello non avrebbe esattamente valutato la domanda proposta che sarebbe stata diretta all’eliminazione, non solo delle esalazioni ma anche delle carenze strutturali dell’impianto condominiale: ciò ha affermato riportando la relazione del servizio di igiene pubblica della ASL di Campobasso, al quale si era rivolta prima dell’instaurazione della fase d’urgenza, nonchè alle conclusioni del CTU, nominato in quel procedimento, che aveva sottolineato l’errore costruttivo costituito dalla mancata previsione che le due colonne di scarico condominiale (per le cucine e per le acque dei bagni) confluissero in due pozzetti separati.

2 – Con secondo, ma logicamente connesso motivo, la ricorrente censura l'”omesso esame di punto decisivo – motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria, illogicità e contraddittorietà del supplemento di perizia e comunque del capo di sentenza su di esso basato – omesso esame di punto di domanda”, assumendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dato prevalenza, nel rigettare la domanda, alle osservazioni del CTU che, portatosi per tre volte nell’appartamento di essa ricorrente, non avrebbe avvertito la lamentata presenza di esalazioni, così concludendo che ove mai esse, in qualche occasione, fossero state avvertite, ciò sarebbe dipeso da qualche difetto dello scarico interno all’appartamento, piuttosto che dal cattivo funzionamento dell’impianto condominiale.

3 – Entrambi i motivi sono infondati.

3/a – Quanto al prospettato vizio di motivazione la Corte intende dare continuità all’orientamento più volte espresso, secondo il quale non ricorre la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè la Corte territoriale, come nel caso di specie, nel prendere in esame i dati istruttori, ha dato conto delle proprie scelte con motivazione coerente e idonea a manifestare il percorso logico seguito, atteso che il vizio denunciato non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (così Cass 10.657/2010; cui adde, ex multis: Cass. 18.119/2008; Cass. 7972/2007; 15.489/2007).

3/b – Se poi si volesse dar rilievo, più che all’intestazione dei motivi, al contenuto sostanziale delle censure in cui essi si concretizzano, attraverso l’esame complessivo del ricorso e delle ragioni prospettate dal ricorrente (in ciò seguendo l’indirizzo sostanzialistico enunciato, ex multis, da Cass. 13.721/2006; Cass. 12.549/2003; Cass. 10027/2000; Cass. 182/1995) si dovrebbero apprezzare entrambe le doglianze come dirette a far valere l’omessa pronunzia su una delle domande che la ricorrente assume di aver proposto.

3/c – Neppure in questa prospettiva il ricorso sarebbe però fondato in quanto, dalla lettura della sentenza della Corte territoriale (fol. 5, con numerazione dell’estensore) emerge che quest’ultima si era data carico dell’accertamento della difettosa realizzazione dello scarico condominiale, collegandolo però come antecedente storico della richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e non già come oggetto di domanda autonoma: tale valutazione del petitum sostanziale peraltro, essendo congruamente motivata, sfugge al controllo di legittimità.

4 – Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidandole in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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