Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4737 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4737 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDI NANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2759-20 l 7 pi. – ( Tosi(
LA PARI: SA, eknivarnente dorniciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, pre

i — 01 ■ THI 1)1 ASSAllONK, rappresentata e
ALI );

difesa dall’a , \-ocwoOli V11Z.

– ricorrente L 01711-0

MORI LA]

– intimata avverso la ‘enl_eni;i n 3927/2H

della CORTI’. D’APP1 ,11,1,0 di

MILANO. Aep, isitata i; 21 / 0,/2 (“);
udita la relazione della causa , volta nella camera di consiglio non
partecipata del cr ./.’I 2r201 7 (:onsigliere Dott. ANTONIO
ORlCL1 HO.

Data pubblicazione: 28/02/2018

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n.

27/2016 della Corte di

Appello di Milano con ricorso fonda o, nella sostanza, su un
motivo ( e seguito dall’allegazion4 di una “violazione di
legge dell’art. 91 c.p.c.” quale “effetto dell’accoglimento del

La parte intimata non ha svolto attvità difensiva.
Giova, anche al fine di una miglipre comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte :distrettuale, all’esito di
giudizio sorto per effetto della domanda dell’odierna società
ricorrente ex art. 2932 c.c., rigedava fra l’altro (e per
quanto interessa oggi) l’appello r3o7incipale proposto dalla
stessa società odierna ricorrente di condanna della
controparte al risarcimento di danno futuro.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricors’o si censura il vizio di
“violazione e falsa applicazione , ad opera della Corte di
Appello di Milano, dell’art. 1223 c.c, e dell’art. 1363 c.c.” ai
sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
1.1- Viene, in sostanza, posta la questione della violazione o
falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. con riguardo alla
possibile configurabilità del “ristor l D di un danno futuro,
ancora astratto, e meramente eventiale”.

gravame”).

2.-

Attesa la mancanza di evid enza decisoria, appare

opportuno rimettere la trattazione ricorso alla pubblica
udienza.
P.Q.M.
La Corte

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
7 dicembre 2017.

rinvia alla pubblica udienza.

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