Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4737 del 27/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4737 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 27122-2008 proposto da:
COZZOLINO FRANCO C.F. CZZFNC38L24H243D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo
studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014

contro

217

ISVEIMER S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA c.f.

00332900638, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

Data pubblicazione: 27/02/2014

25-B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ABIGNENTE ANGELO, BOER PAOLO, giusta delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 3764/2008 della CORTE

4698/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato MARSIGLIA GUIDO;
udito l’Avvocato BOER PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2008 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 luglio 2008 la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della sentenza del Tribunale di Napoli del 20 maggio 2004, ha rigettato la
domanda proposta da Cozzolino Franco nei confronti della ISVEIMER
s.p.a. ed intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla
previsti dagli accordi di rinnovo del CCNL di categoria per il personale in
servizio, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo
favore delle relative differenze di trattamento pensionistico. La Corte
d’appello ha motivato tale pronuncia considerando che la c.d. “clausola
oro” rivendicata dal ricorrente, e cioè l’art. 14 del regolamento del 1989,
prevede un particolare meccanismo di adeguamento del trattamento
pensionistico direttamente collegato alla retribuzione pensionabile del
personale di pari grado in servizio, ma tale meccanismo impone di depurare
dalla retribuzione annua pensionabile tutti gli emolumenti connessi alla
particolarità di carriera o di prestazione del singolo funzionario e che non
siano corrisposti quale corrispettivo della ordinaria prestazione. Nel caso in
esame gli emolumenti attributi dall’accordo aziendale dell’Il giugno 1997
definiti assegno ad personam e considerati riassorbibili nei futuri aumenti
retributivi, rivestono i caratteri di provvisorietà ed aleatorietà che non
consentono la valutazione ai fini in questione. Sulla base della normativa
contrattuale succedutasi nella materia in oggetto, la Corte napoletana ha
considerato che gli emolumenti in questione costituiscono, ad onta della
definizione data, assegni ad personam di natura provvisoria da
conguagliare o riassorbire con i futuri miglioramenti retributivi previsti dal
contratto collettivo, per cui i pensionati, esclusi da tale assegno, avrebbero
comunque ricevuto il vantaggio dei miglioramenti retributivi nei quali
l’assegno stesso sarebbe confluito. La Corte territoriale ha rigettato anche
la domanda subordinata proposta dal lavoratore e con la quale si chiedeva

inclusione nel trattamento pensionistico degli emolumenti retributivi

l’accertamento del suo diritto all’adeguamento del trattamento
pensionistico secondo gli indici ISTAT come previsto dagli artt. 6 e 12 del
nuovo regolamento del Fondo approvato il 27 novembre 1995, ritenendo
tale adeguamento applicabile solo ai trattamenti previdenziali aggiuntivi in
regime di contribuzione definita per i dipendenti in servizio alla data del 1

Cozzolino Franco propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Resiste l’ISVEIMER s.p.a. in liquidazione con controricorso.
L’ISVEIMER s.p.a. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta motivazione contraddittoria, omessa ed
insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa
valutazione di documenti decisivi ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In
particolare si deduce che dai documenti in atti risulterebbe
inequivocabilmente che tutto il personale direttivo dell’ISVEIMER ha
percepito gli incrementi retributivi all’indomani dell’entrata in vigore del
nuovo CCNL, per cui tali benefici non potevano non essere considerati ai
fini dell’applicazione della c.d. “clausola oro” per la liquidazione del
trattamento pensionistico.
Con il secondo motivo si assume motivazione contraddittoria ed
insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e omessa
valutazione di documenti decisivi ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con
riferimento al rigetto della domanda subordinata volta all’accertamento del
diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico secondo gli indici
ISTAT come previsto dagli artt. 6 e 12 del nuovo regolamento del Fondo
approvato il 27 novembre 1995. In particolare si deduce che,

luglio 1995.

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, gli artt. 1 e 2 del
nuovo regolamento statuirebbero che la nuova regolamentazione, che
prevede l’adeguamento ISTAT in questione, si applicherebbe
indistintamente a tutto il personale già iscritto al Fondo alla data del 6
dicembre 1993.

logico e compiuto la complessa disciplina contrattuale che ha condotto alla
decisione impugnata di escludere gli incrementi retributivi previsti per il
personale direttivo dal rinnovo del CCNL dalla retribuzione da considerare
ai fini della cosiddetta “clausola oro” e cioè ai fini del trattamento del
personale pensionato. In particolare appare esatta la considerazione per cui
gli incrementi retributivi in questione costituiscono assegni ad personam
del tutto particolari, oltre che personali, per i quali non è possibile
sostanzialmente una loro semplice equiparazione a miglioramenti
retributivi da considerare anche per il corrispondente personale in pensione.
E’ pacifico, infatti, che i dipendenti ISVEIMER risultavano percettori di
retribuzioni superiori a quelle previste dal contratto collettivo di categoria,
per cui le parti concordarono che le differenze retributive rispetto a quanto
previsto dal CCNL di categoria sarebbero confluite in assegni ad personam
che, pur conservando l’originaria natura di retribuzione, sarebbero stati
assorbiti dai miglioramenti economici successivi dovuti ad avanzamenti di
carriera, scatti di anzianità o successivi rinnovi contrattuali. Tale essendo il
senso e la funzione degli assegni in questione, appare corretta e logica la
conclusione che questi non possano essere ricompresi fra i miglioramenti
retributivi. D’altra parte non sarebbe neppure logicamente corretto
considerare assegni ad personam quali miglioramenti retributivi, stante la
loro natura provvisoria e la suddetta esigenza di perequare il trattamento
retributivo dei dipendenti ISVEIMER, a quello inferiore previsto dal
CCNL per i dipendenti del medesimo settore. Appare evidente che la

3

Il primo motivo non è fondato. La Corte territoriale ha ricostruito in modo

natura personale di tali assegni, determinata dalla particolare funzione che
nasce da un trattamento superiore, e non inferiore, a quello dovuto ai sensi
del CCNL di categoria, impedisce anche concretamente di ravvisare il suo
carattere di generalità necessario per l’applicazione della “clausola oro”,
cioè per il calcolo del trattamento pensionistico del personale del

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L’esclusione
dell’adeguamento ISTAT per il personale non più in servizio al 1° gennaio
1995 è testualmente prevista dall’art. 6 del regolamento invocato dal
ricorrente, e che fa espresso riferimento agli iscritti, con esclusione, quindi,
dei pensionati. L’affermazione, in tal senso, della corte territoriale è
pertanto corretta ed immune da censure di legittimità.
La complessità delle questioni affrontate indice alla compensazione fra le
parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014.

corrispondente livello.

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