Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4737 del 26/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4737 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso 25457-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio
unico – in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– ricorrente –
2013
contro
876
DAMMICCO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA
FILIPPO
CORRIDONI
14,
presso
lo
studio
dell’avvocato DE FELICE ROBERTO, rappresentato e
Data pubblicazione: 26/02/2013
difeso dall’avvocato PAPA FRANCESCO giusta mandato a
margine del controricorso;
–
controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 5173/2010 della CORTE
D’APPELLO di BARI del 12/10/2010, depositata il
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. FABRIZIA GARRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
20/10/2010;
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
1.
a tempo indeterminato condannando la società Poste a riammettere il lavoratore in servizio ed a
corrispondergli le retribuzioni a decorrere dalla notifica del ricorso di primo grado, detratto l’aliunde
perceptum;
2. Avverso detta sentenza la società Poste ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque
motivi;
3. Successivamente, la società ha depositato copia del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in
sede sindacale, con il quale è stata definita ogni questione relativa alla controversia in esame (cfr. verbale
del 13.7.2012 in atti) ;
4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 16341/2009 – quando nel corso
del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere,
come la conciliazione della lite, ma non risulti possibile un declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa
sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l’interesse alla
definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito.
5. Poiché tale è la situazione nel caso in esame, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della natura della
controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
LA CORTE
•
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013
il Presidente
La Corte d’appello di Bari ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto
di lavoro stipulato tra le parti il 27 aprile 2002 e l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato