Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4737 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 23/02/2021), n.4737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20082-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.S., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO SOLINAS;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 253/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 253/6/2015, depositata il 27 gennaio 2015, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione alla registrazione di sentenza civile del Tribunale di Vicenza (n. 1949/2010, del 15 giugno 2010);

– il giudice del gravame ha ritenuto che, – recando la pronuncia in registrazione il trasferimento, su preliminare di vendita (art. 2932 c.c.), di un’azienda e di un immobile, – l’atto giudiziario doveva essere tassato in misura fissa, piuttosto che proporzionale, in considerazione del condizionamento degli effetti traslativi della pronuncia al versamento del prezzo (ancora) dovuto da parte del contribuente (promissario acquirente), secondo ditta giurisprudenziali dovendosi, quindi, valutare come potestativa semplice (lecita) la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà, – non determinato da mero arbitrio della parte, ma – dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte (nella fattispecie in trattazione, avuto riguardo agli “interessi anche oggettivamente apprezzabili che hanno inciso sulle scelte della contribuente nel mancato adempimento delle controprestazioni contrattualmente previste e stabilite dalla sentenza del tribunale di Vicenza”, interessi correlati alla locazione dell’azienda a terzi soggetti ed ai “vani tentativi di ottenere la liberazione spontanea dell’immobile avvenuta solamente a seguito di procedura di sfratto avviata dalla proprietaria, ben due anni dopo l’emissione della sentenza”, oltrechè alla “situazione particolare che aveva investito la precedente gestione con risvolti anche penali per problematiche connesse al sospetto di violazione delle norme sugli stupefacenti con chiusura temporanea del locale”);

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso O.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27 e 37, assumendo, in sintesi, che, avuto riguardo all’oggetto della tassazione che, nella fattispecie, inerisce direttamente all’atto giudiziario ed ai suoi effetti giuridici (citato art. 37), – la sentenza costitutiva, pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., importa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’effetto traslativo sotteso alla pronuncia giudiziale, fiscalmente irrilevante rimane il pagamento del prezzo siccome venendo, così, in rilievo una determinazione di parte “assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali” (citato art. 27, comma 3);

2. – occorre premettere che destituita di fondamento rimane l’eccezione di inammissibilità svolta dalla controricorrente, posto che il motivo di ricorso in trattazione, – nel prospettare un’erronea sussunzione della fattispecie impositiva nel contesto regolatorio che la connota, – copre, per intero, tutti gli elementi costitutivi di fattispecie cui, pertanto, non è dato riconoscere una qualche autonomia, – in quanto tale suscettibile di fondare un capo autonomo di decisione ovvero un’autonoma ratio decidendi (perchè idonea da sola a sorreggere la decisione), – ed avuto riguardo, in specie, ai dati fattuali oggetto di accertamento ai fini della configurazione di una condizione potestativa semplice;

3. – tanto premesso, il motivo di ricorso è fondato e va accolto;

4. – con orientamento che si è consolidato nel tempo, – sia pur connotato da alcuni arresti dissenzienti (v. Cass., 26 luglio 2013, n. 18180; Cass., 6 giugno 2012, n. 9097), – la Corte ha posto il principio di diritto, cui va dato seguito, secondo il quale, in tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorchè non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua, conformemente ad una condizione potestativa originariamente contenuta nel contratto; difatti, anche laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 (così Cass., 27 marzo 2003, n. 4627 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 febbraio 2020, n. 3617; Cass., 26 novembre 2019, n. 30778; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., 6 giugno 2018, n. 14470; Cass., 14 febbraio 2017, n. 3806; Cass., 14 settembre 2016, n. 18006; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21625; Cass., 11 aprile 2014, n. 8544; Cass., 16 marzo 2011, n. 6116);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario della contribuente;

– le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti in ragione delle cennate antinomie interpretative emerse nella giurisprudenza della Corte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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