Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4737 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

T.C., T.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA 4, presso lo studio dell’avvocato

GIANDOMENICO NEGRETTI, rappresentate e difese dall’avvocato GIORGIO

MARINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

VIDEOSNACK SNC DI T.U. E N.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6400/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/11/2013, depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Le sigg. C. e T.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9/12/2013 della Corte d’Appello di Roma, di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia Trib. Tivoli n. 191 del 27/4//2010, di parziale accoglimento della domanda spiegata nei confronti della società Videosnack di T.U. e N.M.A., con condanna in particolare di quest’ultima al ripristino del muro divisorio con l’immobile attiguo a quello già oggetto di locazione tra le parti intercorso, ovvero di corresponsione di somma all’uopo necessaria.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che risulta del tutto omessa l’esposizione del fatto e della storia del procedimento, in violazione del principio in base al quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 22/5/2014, n. 11308; Cass., 28/2/2006, n. 4403; Cass., 19/4/2004, n. 7392).

Esso risulta altresì formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che le ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle doglianze proposte dai ricorrenti nella memoria, con la precisazione, da un canto, che gli atti e i documenti richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono, in particolare, il contratto dell'(OMISSIS), la relativa clausola 9, la CTU, la “prodotta Racc. a.r. 17.1.92”, la “risposta del 19.7.95 dell’avv. Fiosco”, “la reiterata richiesta dell’avv. Marino racc. 27.11.96”, (“altra lettera 9.4.97”, la “risposta avv. Fiosco 28.4.97”; e, per altro verso, che non può in sede di legittimità chiedersi la rivalutazione di elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi;

ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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