Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4737 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 14/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 14/02/2022), n.4737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24221-2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato SCALISE SIMONETTA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VALZANO PAOLA giusta procura speciale estesa a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1759/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 5/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

N.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 97/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione alla rettifica del valore dell’appezzamento di terreno di proprietà della contribuente;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione perplessa, incomprensibile ed apparente, tale comunque da non renderne comprensibile il percorso argomentativo logico-giuridico, lamentando che il Giudice di appello abbia accolto l’impugnazione aderendo alla tesi dell’Ufficio sulla base di elementi non dedotti nei motivi di appello, omettendo altresì ogni valutazione degli elementi di prova offerti dalla contribuente;

1.2. la Commissione Tributaria Regionale motiva l’accoglimento dell’appello ritenendo fondate le “doglianze dell’Agenzia delle Entrate che contesta il valore attribuito ai suoli e con dati di fatti e perizia dell’U.T.E. ricostruisce una valutazione più corretta”;

1.3. in particolare, la Commissione Tributaria Regionale afferma che i vincoli (“terreni agricoli e limiti di dissesto idrogeologico”) che insistono sui suoli in questione “non sono tali da rendere quei suoli di nessun valore, ma al contrario interessano perché comunque per essi vi è una vocazione edificatoria che non può… non essere considerata”;

1.4. il valore dei terreni viene quindi determinato, in conformità con la prospettazione dell’Ufficio, in base alla loro utilizzazione a scopo edificatorio, risultante dai relativi atti di pianificazione urbanistica, e risulta avvalorato, secondo la Commissione Tributaria Regionale, dalla stima effettuata dall’U.T.E. in base a “la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato per vendite analoghe ed adiacenti”;

1.5. la censura di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in quanto apparente, apodittica, perplessa ed incomprensibile, risulta quindi parimenti infondata atteso che la sentenza impugnata motiva ampiamente le ragioni della propria decisione, né, come noto, una sentenza può dirsi nulla solo in quanto il Giudice non abbia preso in esame tutti gli argomenti difensivi formulati dalle parti;

1.6. dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invero, la ratio decidendi posta a base della stessa, e tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da questa Corte, Sezioni Unite, nn. 8053/2014 e 8054/2014;

1.7. va inoltre evidenziato che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, unicamente l’omessa pronuncia con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. nn. 24830/2017, 13716/2013);

1.8. è opportuno anche rilevare che incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come sostanzialmente lamentato dalla ricorrente, il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione, circostanza da escludere nella fattispecie, avendo l’appello investito la sentenza di primo grado nella sua totalità, in modo da rimetterne in discussione l’intera struttura logico giuridica relativamente alla determinazione del corretto valore venale di aree e terreni, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata e negli atti difensivi allegati al ricorso;

2.1. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, artt. 112 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale riformato la sentenza di primo grado anche nelle parti non censurate dall’appellante, su cui si era formato il giudicato interno, relative a circostanze fattuali inerenti la morfologia del terreno oggetto di causa ed ai valori di mercato dei terreni similari e dello stesso terreno oggetto di causa;

2.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. nn. 10760/2019, 24783/2018, 12202/2017);

2.3. in altri termini, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, mentre la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione;

2.4. nel caso in esame, pertanto, posto che l’appello investe tutti i passaggi argomentativi della sentenza, sfavorevoli alla contribuente, attraverso i quali la Commissione Tributaria Regionale è pervenuta a confermare la valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate circa il valore del terreno, deve escludersi che sia intervenuta la formazione di giudicato, essendo palese che non esiste, nella sentenza del primo Giudice, alcuna autonoma statuizione suscettibile, perché non impugnata, di passare in cosa giudicata;

3.1. con il terzo ed il quarto motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inerente l’omessa considerazione, nella perizia dell’U.T.E., dell’esistenza di vincoli di natura idrogeologica e morfologica sul terreno in questione, che incidevano, secondo la ricorrente, in modo rilevante sulla corretta valutazione del suo valore commerciale, nonché la capacità edificatoria del suddetto terreno, in quanto inserito in zona PL7, in assenza di un’estensione tale da rispettare la prescrizione del Piano Regolatore che prevedono un lotto minimo per la presentazione di un progetto di lottizzazione sull’area in questione ad iniziativa privata;

3.2. va premesso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), al che consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. nn. 27415/2018, 21978/2018, 5654/2017);

3.3. il “fatto storico” di cui al menzionato articolo e’, dunque, un accadimento fenomenico esterno alla dinamica del processo, dunque alla sequela di atti e attività disciplinati dal codice di rito, e ha pertanto natura e portata diverse rispetto al “fatto processuale”, che segna invece il diverso ambito del vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. in tal senso Cass. n. 18328/2019, in motivazione);

3.4. nel caso in esame i fatti denunciati come omessi dalla Commissione Tributaria Regionale sono, in ricorso, quello relativo all’esistenza di limiti all’edificabilità del terreno in relazione alla sua lottizzazione ed alla sussistenza di altri vincoli o destinazioni urbanistiche sullo stesso;

3.5. la Commissione Tributaria Regionale ha espressamente analizzato la potenzialità edificatoria del terreno, rilevando come i terreni in questione siano dei “suoli che hanno la possibilità di essere utilizzati a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune”, rilevando inoltre che “un suolo, benché contenuto nelle dimensioni, può comunque essere lottizzato a cura del proprietario che può in ogni momento presentare e farsi approvare un piano di lottizzazione dell’area”;

3.6. i Giudici di secondo grado hanno poi evidenziato che, seppure “i suoli indicati risentono effettivamente di alcuni vincoli (terreni agricoli e limiti di dissesto idrogeologico)… tali vincoli non sono tali da rendere quei suoli di nessun valore, ma al contrario interessano perché comunque per essi vi è una vocazione edificatoria che non può… non essere considerata”, aggiungendo che, consentendo “i terreni… una edificabilità parziale”, ciò conferisce al bene “un maggior valore rispetto all’indicazione catastale che riporti terreni agricoli”;

3.7. tutte le circostanze di fatto, evidenziate dalla ricorrente quali emergenti dagli atti di causa e delle quali la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso, sono state, al contrario, prese in esame e valutate da quest’ultima, e le doglianze, come articolate, tendono piuttosto ad un riesame del materiale probatorio precluso in questa sede e demandato esclusivamente al Giudice di merito il quale, nel caso in specie, ha effettuato una valutazione logica e corretta degli elementi probatori a sua disposizione;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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