Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4736 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9625/2009 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE (OMISSIS)

in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI Luisa,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRATI PAOLO,

giusta delega in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO

Marco, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla

memoria;

– resistente –

contro

G.F. e A.A. in proprio e quali esercenti la

postestà genitoriale sulla figlia minore G.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 308,

presso lo studio dell’avv. UGO RUFFOLO, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistenti –

e contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 3666/08 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

del 16.3.09, depositato il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Azienda Ospedaliera Arcispedale (OMISSIS) ha presentato istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di connessione emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 16.3.2009, nella causa pendente tra G.F. ed A. A., quali attori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore G.C. e la detta Azienda nonchè la AUSL di Reggio Emilia. Resistono con memorie gli intimati.

2. Dispone l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis) che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

La norma è applicabile anche all’istanza di regolamento di competenza, posto che pure il regolamento è chiesto alla corte con ricorso (art. 47 c.p.c.), e deve essere proposto per far valere lo stesso tipo di vizi contemplati dal motivo di ricorso per cassazione per violazione di norma sulla competenza, per il quale l’art. 366 bis c.p.c., stabilisce appunto che si concluda, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Inoltre, l’art. 380 ter c.p.c., comma 1, dispone che, nei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 4), tra i quali è il regolamento di competenza, in alternativa al rito stabilito dallo stesso art. 380 ter c.p.c., si può procedere con quello di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

In base alla disposizione ora richiamata, questo rito è applicabile tra l’altro nei casi stabiliti dall’art. 375 c.p.c., nn. 1) e 5), ovverosia quando si deve dichiarare che il ricorso è inammissibile e, secondo il n. 5), il ricorso è inammissibile se i motivi non presentano i requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c.; non si concludono, cioè, con l’enunciazione di un quesito di diritto.

Questo principio è stato confermato dalle S.U. di questa corte che hanno statuito che l’art. 366 bis c.p.c., si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 11/02/2008, n. 3171).

3. – Il ricorso non presenta la formulazione di quesiti di diritto e dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base al principio di diritto appena esposto”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il regolamento deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

visti gli artt. 380 bis e ter c.p.c.;

che la ricorrente va condannata alle spese del regolamento sostenute dalle parti resistenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del regolamento sostenute dalle resistenti e liquidate, per ciascuna, in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

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