Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4736 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Antonio Gaetano – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. (OMISSIS) residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati RAMADORI Giuseppe e Francesco Caterina, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Prestinari n. 13;

– ricorrente –

contro

Consorzio Ponte Cartman (OMISSIS) in persona

dell’amministratore rag. G.S., rappresentato e difeso

per procura a margine del controricorso dagli Avvocati LANIA Aldo

Lucia e Virginio Azzalini, elettivamente domiciliato presso lo studio

del primo in Roma, V.le delle Milizie n. 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 907 della Corte di appello di Torino,

depositata l’8 giugno 2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udita le difese delle parti, svolte dall’Avvocato Fausto Buccellato,

per delega dell’Avvocato Giuseppe Ramadori, per la ricorrente e

dall’Avvocato Aldo Lucio per la resistente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P., premesso di avere acquistato nel 1982 un immobile in (OMISSIS) con vincolo di osservanza assunto nel 1956 per l’apertura di un passaggio privato e la costruzione di un ponte collegante le proprietà interessate con la strada comunale e con conferma dell’atto costitutivo di un consorzio denominato Ponte Cartman per la costruzione e successiva manutenzione della strada e del ponte, impugnò la delibera adottata dall’assemblea di detto Consorzio in data 7 giugno 2000, che aveva approvato il rendiconto delle spese relative all’annualità 1999-2000 ed il riparto delle spese per la gestione 2000-2001, nominato l’amministratore e dato delega a quest’ultimo di sospendere l’erogazione dell’acqua nei confronti del ristante qualora entro 90 giorni non avesse saldato la sua morosità, assumendone la contrarietà all’atto costitutivo ed allo statuto del Consorzio medesimo.

Il Tribunale di Torino, espletata l’istruttoria, accolse l’impugnativa limitatamente al punto relativo al conferimento all’amministratore della delega per la sospensione dell’erogazione dell’acqua, confermando per il resto la legittimità dell’atto impugnato.

Il gravame interposto dall’attrice fu quindi respinto dalla Corte di appello di Torino che, con sentenza n. 907 dell’8 giugno 2004, affermò valida la delibera assembleare sia con riferimento al quorum deliberativo, atteso che ai sensi dello statuto esso andava conteggiato in base ai centesimi di proprietà, reputando irrilevante che, a seguito del frazionamento di due lotti, il numero dei proprietari interessati fosse mutato da 8 a 10, che con riguardo alla nomina dell’amministratore ed alla ripartizione del compenso a lui spettante, rilevando che, ai sensi dell’art. 1105 cod. civ., i consorziati possono a maggioranza nominare un amministratore per la cosa comune e che lo stesso statuto del consorzio prevedeva la maggioranza qualificata per le delibere aventi carattere innovativo, aggiungendo che il compenso dell’amministratore rientrava tra le “spese di carattere amministrativo” previste dallo statuto medesimo.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato l’8 luglio 2005, ricorre P.P., affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il Consorzio Ponte Cartman.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1103 cod. civ. in relazione all’art. 2248 cod. civ., assumendo che la Corte di appello ha deciso la controversia eludendo il quesito essenziale prospettato dalla ricorrente attraverso la puntuale esposizione dei fatti e delle disposizioni costitutive e statutarie del Consorzio, questione che atteneva alla disciplina giuridica applicabile a seguito della circostanza che i partecipanti, per effetto del frazionamento di alcuni lotti originari, erano aumentati di numero rispetto a quelli indicati nello statuto. Il giudicante avrebbe invece dovuto verificare se si applicavano le norme sulla comunione o sul condominio, se, cioè, ciascuno dei singoli lotti originari aveva un carattere condominiale, vale a dire qualitas fundi suscettibile di essere trasferita e di frazionarsi con la sua cessione presso qualsiasi acquirente o se invece era rilevante la volontà del singolo soggetto di continuare a partecipare o meno alla comunione intrinseca al fenomeno associativo.

La sentenza impugnata, aggiunge il ricorso, ha risolto la controversa assumendo che era sufficiente, ai fini della validità dell’assemblea che la somma centesimale della quota attribuita ai singoli partecipanti corrispondesse al valore attribuito al lotto originario, ma si tratta di un ragionamento del tutto empirico e semplificatorio, dal momento che una più approfondita analisi avrebbe dovuto portare all’individuazione, nella specie, di un’associazione tra proprietari, con conseguente impossibilità di equiparare la qualità di associato con quella di proprietario dei lotti.

Il motivo è inammissibile.

Con riguardo alla dedotta violazione di legge, il motivo non chiarisce l’oggetto delle censure, in cosa, in particolare, sia consistito l’errore che ha portato il giudice di merito ad applicare nella fattispecie le norme sulla comunione dei beni in luogo che quelle sull’associazione tra proprietari, in cui sarebbe prevalente l’elemento personale, e, per contro, quale sia la diversa disciplina normativa che il giudice avrebbe dovuto applicare e quali effetti essa avrebbe prodotto nel caso concreto, tenuto conto che le norme di cui il mezzo denunzia la violazione sono quelle di cui agli artt. 1103 e 2248 cod. civ., la prima dettata in materia di comunione, in tema di disponibilità della quota da parte di ciascun partecipante, e la seconda che dichiara applicabili, alle società di mero godimento di un bene, le norme sulla comunione medesima.

Con riferimento al dedotto vizio di omessa e insufficiente motivazione, la censura è invece inammissibile in quanto investe non già un accertamento di fatto posto in essere dal giudice di merito, bensì l’applicazione di norme di diritto. E’ noto, tuttavia, che il vizio di motivazione della sentenza è riscontrabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non già con riferimento all’applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004). In quest’ultimo caso, infatti, potendo questa Corte correggere la motivazione della sentenza laddove ritenga esatto il decisum (art. 384 cod. proc. civ., comma 2), la questione prospettabile investe direttamente l’applicazione della legge fatta propria dal giudice di merito ed il vizio denunziabile è quello di violazione di legge.

L’unica censura di cui la Corte di legittimità può essere investita e che può portare alla cassazione della sentenza impugnata non concerne pertanto in questi casi la sufficienza o la congruità della motivazione, bensì la corretta interpretazione o applicazione delle norme di diritto da parte del giudice di merito.

Il secondo motivo di ricorso denunzia erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. da 1100 a 1104 cod. civ. e dell’art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante l’aumento del numero dei partecipanti rispetto a quelli originari e quindi valida la partecipazione all’assemblea dei proprietari dei lotti frazionati senza verificare se negli atti di cessione e di acquisto risultava trasferito anche il godimento della cosa comune e quale fosse il limite di partecipazione. Il difetto di motivazione ha riguardo al l’atto che la decisione non fornisce alcuna spiegazione della asserita corrispondenza della frazione di lotto di proprietà individuale con la metà esatta della quota centesimale attribuita al proprietario originario.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile con riguardo alla censura che contesta l’omessa verifica da parte del giudice di merito, nei confronti dei nuovi acquirenti dei lotti frazionati, del loro titolo al godimento della cosa comune, trattandosi di contestazione nuova, che non risulta essere mai stata sollevata dalla parte nel giudizio di merito.

Il vizio di motivazione è invece infondato.

Con riguardo alla ritenuta validità dell’assemblea sotto il profilo del quorum, avendo sul punto il giudice territoriale puntualmente richiamato le norme statutarie che a tal fine computavano il quorum non già per capita, bensì per quote centesimali di comproprietà.

Con riferimento alla corrispondenza dei lotti frazionati con la parte della quota centesimale di proprietà comune attribuita al lotto originario, avendo la Corte di appello affermato in sentenza, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che il lotto originario G era assegnatario della quota di 17 centesimi di proprietà comune e che ai lotti frazionati è stata assegnata una percentuale di 8.5 centesimi cadauno, e che, analogamente, per il lotto H, cui erano stati assegnati in origine 15 centesimi, risultando i lotti HI e H2 titolari di una percentuale di 7,5 centesimi cadauno. Risulta pertanto verificata e congruamente motivata la corrispondenza delle quote vantate dai singoli lotti frazionati rispetto a quelle spettanti ai lotti originari.

Il terzo motivo di ricorso denunzia erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1362 cod. civ., lamentando che il giudice territoriale abbia, con motivazione contraddittoria, ricondotto il compenso dell’amministratore alle “spese amministrative” previste dallo statuto, pur riconoscendo che esso non prevedeva la figura dell’amministratore, interpretando erroneamente lo statuto medesimo, che chiaramente riferisce tali spese a quelle da sostenere per pratiche amministrative.

Il quarto motivo di ricorso denunzia erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, con motivazione erronea e contraddittoria, ritenuto legittima la delibera di nomina dell’amministratore alla luce della norma dello statuto che consentiva delibere a carattere innovativo, senza esaminare la questione relativa al carattere contrattuale dello statuto, come tale modificabile solo all’unanimità, ed adottando una interpretazione della relativa clausola contrattuale contraria al suo tenore, atteso che essa si riferisce chiaramente alle innovazioni sulla cosa comune e non allo innovazioni dello statuto medesimo.

I due motivi di ricorso, che appare opportuno trattare congiuntamente, sono l’uno infondato, l’altro inammissibile.

In particolare, la censura avanzata nel quarto motivo che investe il capo della decisione che ha valutato legittima la delibera di nomina dell’amministratore, atteso che la motivazione di tale statuizione si regge non solo sul richiamo alla clausola statutaria che consente le ed, “innovazioni”, argomentazione questa investita dal motivo, ma altresì sulla affermazione (conforme alla giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 1507 del 1974; Cass. n. 13632 del 2010) che gli artt. 1105 e 1106 cod. civ., stabiliscono la facoltà dei partecipanti alla comunione di delegare, anche ad un estraneo i poteri e gli obblighi dell’amministratore. Quest’ultima affermazione, che costituisce, all’evidenza, in forza del richiamo diretto da essa fatto alla legge, una ratio decidendi della statuizione impugnata autonoma rispetto a quella sopra richiamata, che faceva leva sulla clausola statutaria in materia di innovazioni, non risulta investita dal ricorso e ciò è sufficiente a determinare l’inammissibilità della censura.

Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. Questa, invero, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Il terzo motivo di ricorso, che investe il capo della decisione che ha ritenuto legittima la determinazione da parte dell’assemblea di un compenso in favore dell’amministratore, è invece infondato alla luce della considerazione – che appare assorbente rispetto alla critica sollevata – che il giudizio in ordine alla ritenuta legittimità della delibera assembleare che ha nominato l’amministratore comporta necessariamente una analoga valutazione per la parte della delibera che prevede un compenso in suo favore, trattandosi di una determinazione necessariamente conseguente alla nomina.

I quinto motivo di ricorso, che denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 277 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile per genericità la contestazione della ricorrente relativa alla ripartizione della spesa dell’acqua, non avendo l’appellante chiarito nè illustrato le ragioni della dedotta illegittimità. Il ricorso sostiene, invece, di avere esposto tali ragioni nell’atto di citazione, osservando che tali spese venivano ripartite tra 9 utenti per 8 quote in base a metri cubi risultanti da ciascun contatore con maggiorazioni proporzionali ed a scaglioni secondo bolletta. Anche questo mezzo è infondato.

Risulta dalla lettura dello stesso ricorso che le censure sollevate dalla attrice nei confronti della parte della delibera che ripartiva le spese per il consumo dell’acqua erano state dalla stessa compiutamente esposte solo nell’atto di citazione di primo grado, ma non già riprodotte nell’atto di appello, essendosi la parte limitata in quella sede a dedurre che il criterio di ripartizione adottato dall’assemblea sul punto era “stranissimo”. Corretta pertanto appare la sentenza impugnata che ha dichiarato il corrispondente motivo di appello inammissibile per genericità del motivo, in conformità con il costante orientamento di questa Corte che fa obbligo alla parte che proponga appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., di indicare in modo specifico le critiche di cui la sentenza impugnata viene fatta oggetto.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA