Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4736 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27223-2014 proposto da:

M.R., in proprio e quale amministratore della CNRgroup

Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MISSORI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RELEASE SPA, soggetta a direzione e coordinamento da Banco Popolare

soc. coop., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO CAMERINI,

STEFANO DALPIAZ giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’11/03/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO LUIGI

ALESSANDRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. M.R. e la società Cnr Group s.r.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/3/2014 della Corte d’Appello di Firenze, di inammissibilità per tardività del gravame dai predetti interposto in relazione alla pronunzia Trib. Prato n. 3393/2012, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Release s.p.a. di risarcimento dei danni asseritamente subiti per mancanza dei documenti di collaudo e di immatricolazione di imbarcazione acquistata “tramite leasing”.

Resiste con controricorso la società Release s.p.a..

E’ stata presentata relazione recante proposta di inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con l’ulteriore rilievo che gli atti e i documenti di causa richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono, in particolare, (‘”imputazione coatta da parte del GIP Dott. M. all’udienza camerale del 22 novembre 2012″, i “documenti relativi al contratto di leasing depositati nel corso del giudizio di primo grado da parte convenuta”, la “dichiarazione di falsità e contraffazione resa dalla Guardia di Finanza il 1 febbraio 2012”, il “libello introduttivo”; e che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza relativa alla rilevata tardività dell’appello non risulta dagli odierni ricorrenti invero idoneamente censurata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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