Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4736 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24775-2017 proposto da:

F.S., F.P., F.L., elettivamente

domiciliati in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione

e rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA PIAZZA, unitamente

all’avvocato GIUSTINO PIAZZA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLA PERITORE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1679/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.D. ed A.S., assumendo di essere eredi universali di F.R., giusta testamento pubblico del (OMISSIS), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento F.P., L. e S., al fine di ottenere a titolo di petizione ereditaria il rilascio dei beni appartenenti alla de cuius, nei quali i convenuti si erano abusivamente immessi. I F. deducevano di essere eredi legittimi della defunta per rappresentazione del genitore F.P., evidenziando che il testamento che favoriva gli attori era stato revocato con successivo testamento del 19/11/2002, deducendo in via ancora più subordinata che era affetto da nullità ex artt. 589 e 458 c.c.

Il giudice adito rigettava la domanda principale, ed in accoglimento della riconvenzionale dichiarava la nullità del testamento in quanto redatto in violazione di quanto prescritto dall’art. 589 c.c., atteso che la de cuius ed il marito avevano predisposto due testamenti di identico contenuto, istituendosi eredi l’uno con l’altra, prevedendo un’identica istituzione condizionata in capo agli attori.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1679 del 27 settembre 2017, in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato la validità del testamento pubblico della de cuius ed ha condannato i convenuti al rilascio dei beni in favore degli attori.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso F.P., L. e S. sulla base di quattro motivi, cui resistono gli intimati con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza d’appello per la violazione dell’art. 190 c.p.c.

Dopo avere rappresentato l’iter processuale della causa in appello, evidenziano che all’udienza del 7 luglio 2017 il Presidente del Collegio aveva sostituito sè al precedente relatore, ponendo la causa in decisione, assegnando in particolare il termine di sessanta e di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale e delle eventuali memorie di replica, laddove dalla sentenza risulta che la stessa è stata deliberata in data 10 luglio 2017, e cioè ben prima della scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali (27 ottobre 2017).

Ciò ha determinato quindi la violazione del diritto di difesa delle parti con la conseguente nullità della pronuncia.

Il motivo è fondato.

Deve ritenersi provato che effettivamente la sentenza d’appello, come confortato anche dalle difese dei controricorrenti, è stata adottata prima della scadenza dei termini nuovamente concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c. anche a seguito della nuova udienza di conclusioni del 7 luglio 2017, sebbene fossero stati assegnati anche in occasione della precedente riserva in decisione.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Cass. n. 7072/2010; Cass. n. 20180/2015; Cass. n. 24636/2016; Cass. n. 7067/2017) orientamento al quale il Collegio intende assicurare continuità non ritenendo condivisibile la diversa e minoritaria opinione che invece, come invocato da parte controricorrente, ritiene che (Cass. n. 7086/2015) per addivenire alla pronuncia di nullità sarebbe necessario operare un giudizio controfattuale, dimostrando la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive contenute nello scritto non esaminato dal giudice – la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta, dovendo per converso prevalere la lesione in sè del diritto del contraddittorio e di difesa, stante la valutazione a monte della loro essenzialità compiuta dallo stesso legislatore.

L’accoglimento del primo motivo comporta quindi la cassazione della sentenza impugnata con l’assorbimento dei restanti motivi (con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per avere fatto parte del Collegio in appello un giudice ausiliario nominato ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, al quale non poteva essere affidata la decisione della delicata materia della petizione ereditaria; con il terzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 589 c.c. e con il quarto la nullità della sentenza per omesso esame della sentenza di primo grado, quanto agli effetti della revocazione dei precedenti testamenti operata con il testamento pubblico del 2 settembre 2002, a sua volta revocato con successivo testamento pubblico del 19/12/2002).

Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, è devoluta anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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