Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4735 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4735 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19893-2014 proposto da:
N’ASCIA CARLO, N1ASCIA AIACE, elettivamente domiciliati in
RON1A, VIA ARNO 47, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

BoTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato TI AWNZIO SCHIRRU;
– ricorrenti contro
:\L\SCIA

elettivamente domiciliato in RMIA,

°DERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO LARI, rappresentato e difeso dall’avvocato
SEBASTIANO CHEM;

controricorrente

avverso la sentenza n. 394/2013 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 27/05/2013;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Ric. 2014 n. 19893 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

Il Collegio

Visti gli atti;
considerato che ex actis emerge che la scheda testamentaria di cui si tratta era
redatta in “stampatello”;
ritenuto che tale risultanza ponga la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla
autografia della scheda testamentaria, potendo ravvisarsi, in ipotesi, nullità dell’atto

ritenuto che su tale questione occorra dare alle parti la possibilità di interloquire e che
non sussista quindi l’evidenza decisoria che giustifica la decisione in sede camerale nel
senso prospettato dalla proposta comunicata alle parti in data 15.11.2017;

PQM

Rimetta la causa alla pubblica udienza presso la Seconda sezione.
Si comunichi.

per mancanza dei requisiti essenziali del testamento olografo;

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