Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4735 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

NAPOLI, con ordinanza R.G. 19735/07, del 23.2.09, nel procedimento

pendente fra:

PHILIPS MEDICAL SYSTEM SPA;

BIBBO’ SRL;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, Letti gli atti depositati, osserva:

1. Con ordinanza del 23.2.2009 il Tribunale di Napoli nel procedimento tra Philips Medicai System s.p.a. e Bibbò s.r.l.

richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 7746/2007, con cui quest’ultimo, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo da Philips Medicai System s.p.a., declinava la propria competenza per l’intero giudizio, ritenendo quella del tribunale di Napoli per effetto della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione.

Pertanto, anche nel caso in cui al giudice di pace sia stata proposta con l’opposizione a decreto ingiuntivo una domanda riconvenzionale che ecceda la sua competenza per valore, questo giudice deve separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale (Cass. (Ord.), sez. 3^, 29/03/2004, n. 6267; Cass. (Ord.), sez. 3^, 17/06/2002, n. 8702; Cass. (Ord.), sez. 3^, 04/03/2002, n. 3107).

Quindi va dichiarata la competenza del giudice di pace di Napoli, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Napoli, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nulla per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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