Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4735 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14445-2014 proposto da:

P.S.C., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PASQUALE FAVALE giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GAN SPA, PA.SI., V.G., F.C., MILANO

ASSICURAZIONI SPA, T.K. LFASING SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

29/01/2013, depositata il 15/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO LUIGI

ALISSANDRO;

udito l’Avvocato Pasquale Favale difensore dei ricorrenti che si

riporta al ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito di riproduce.

“I sigg. M.G. e P.S.C. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/3/2013 della Corte d’Appello di Potenza, di parziale accoglimento dei gravami interposti dalla società Gan Italia s.p.a. ed altri e conseguente riforma delle pronunzie Trib. Matera 18/9//2003 (parziale) e 17/9/2004 (definitiva), relative al sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) sulla (OMISSIS) tra la Fiat 127, condotta dal sig. V.G. e di proprietà della sig. F.C., e la Vw Passat condotta dal sig. P.G. e di proprietà della società Autoleas s.p.a., di cui era utilizzatore il sig. P.V.. Con rideterminazione delle somme liquidate dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni subiti dai danneggiati.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non conferendo esso al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione, da un canto, che gli atti e i documenti del giudizio di merito oggetto di richiamo in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, cui fa riferimento la relazione sono, in particolare, la “comparsa conclusionale del 10-4-03 e della memoria di replica del 17-4-03”, il “verbale della Polizia Stradale, Distaccamento di (OMISSIS), a firma C. e Co., la “testimonianza del perito della Gan Ass.ni, B.M.”, le “dichiarazioni, nella quasi contingenza dei fatti, innanzi la Polizia di Stato, distaccamento di (OMISSIS), per lo S.E. (OMISSIS), del sig. Ce.Gi. del (OMISSIS)”, la “dichiarazione resa dal sig. N.A.”, la “relazione tecnica del C.T.U. P.”; e, per altro verso, che il denunziato vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico – fenomenica, e non anche – come nella specie dai ricorrenti viceversa prospettato – l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione o l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), giacchè il vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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