Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4735 del 10/03/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4735 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 16052-2011 proposto da:
PELLI

PLLLRD71A28D612A,

LEONARDO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EULO GIULIOLI 3, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CORSI, rappresentato e
difeso dagli avvocati MARIA GRAZIA MUSACCHIO,
TEMISTOCLE GOLEMME;
– ricorrente contro

Società “DORECA CIVAB S.r.l.” (già società “CIVAB
S.r.l.”)

c.f.

00772020111 in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 10/03/2016

in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA ROMANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO LOMBARDINI;
– controricorrente nonchè contro

ANDREONI GIAMPIERO;

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositato il 13/12/2010, R.G.n. 3272/10V.G., Cron.
9890/10 Rep.n. 8973/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
uditi gli Avvocati MARIA GRAZIA MUSACCHIO e TEMISTOCLE
GOLEMME, difensori del ricorrente, che hanno chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLA ROMANO,
controricorrente,

difensore del

che ha chiesto di riportarsi

al

controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha
l’accoglimento del ricorso.

Procuratore
concluso per

– intimato –

RITENUTO IN FATTO
1.— La società DORECA CIVAB s.r.l. propose opposizione, ai sensi
dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto col quale il
Tribunale di Firenze (quale giudice del lavoro) determinò in € 15.755
(oltre accessori) il compenso dovuto al Pelli Leonardo, nominato C.T.U.

Andreoni Giampiero, relativa all’attività svolta da quest’ultimo come
agente di commercio; lamentò l’eccessiva entità dell’importo liquidato.
Il Pelli resistette all’opposizione della DORECA, chiedendone il
rigetto; chiese, in via riconvenzionale, che il compenso fosse aumentato,
nella misura corrispondente ad euro 72.751,73 oltre accessori.
2. — Il presidente del Tribunale di Firenze, con ordinanza,
accogliendo l’opposizione della società DORECA, rideterminò l’importo
del compenso spettante al C.T.U. in euro 13 mila oltre accessori.
3. — Per la cassazione di tale ordinanza ricorre Pelli Leonardo, sulla
base di due motivi.
Resiste con controricorso la società DORECA CIVAB s.r.l.
Andreoni Giampiero, ritualmente intimato, non ha svolto attività
difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. — Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. da 49 a 56 D.P.R. n. 115 del 2002, della legge n.
319 del 1980 e degli artt. 1 e 2 del D.M. 30.5.2002, con riferimento
all’entità del compenso liquidato. Si deduce che la notula contenente la
richiesta di liquidazione del compenso sarebbe stata redatta dal Pelli
facendo riferimento, quanto agli onorari, all’art. 2 del DM 30 maggio 2002,
prendendo a riferimento il valore medio ed applicandolo per annualità al

3

nella causa di lavoro pendente tra la medesima società DORECA e

monte provvisionale annuo (per 10 anni) nelle due ipotesi di calcolo; si
lamenta che il compenso liquidato dal giudice sarebbe del tutto inadeguato
rispetto al lavoro svolto e non rispettoso dei criteri stabiliti dalla
giurisprudenza di legittimità in ordine alla sommatoria dei compensi per le
singole annualità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, quando nel ricorso per cassazione è denunziata
violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere
dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale
indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante
specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata,
debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o
con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente
giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015,
Rv. 634359).
Nella specie, il ricorrente, non solo non indica puntualmente le
norme di diritto violate (significativa è la doglianza relativa alla violazione
degli artt. da 49 a 56 D.P.R. n. 115 del 2002), ma non si cura neppure di
spiegare in qual maniera le norme richiamate non avrebbero trovato
applicazione e, in particolare, se ed in qual misura il giudice di merito
sarebbe sceso al di sotto dei limiti tabellari da prendere a riferimento
(neppure indicati); omettendo così di precisare in cosa sarebbero consistite
le dedotte violazioni di legge e non consentendo alla Corte di verificarne la
sussistenza. Dal che l’inevitabile inammissibilità della censura.

4

La censura è inammissibile.

2. — Col secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente
o meramente apparente motivazione della ordinanza impugnata; si deduce,
in particolare, la non ricostruibilità del procedimento logico seguito dal
presidente del Tribunale di Firenze per calcolare il compenso.
Anche questa censura è inammissibile.

ritenersi omessa né apparente, perché il giudice di merito argomenta in
ordine al tempo necessario per l’espletamento dell’incarico e alla
consistenza dell’incarico stesso, la censura è comunque inammissibile
perché mira a sottoporre al sindacato di questa Corte la valutazione del
giudice di merito in ordine alla gravosità dell’incarico svolto e alla
adeguatezza del compenso liquidato. E tuttavia, la determinazione del
compenso, purché si muova entro i limiti e i massimi di legge, costituisce
giudizio discrezionale riservato in via esclusiva al giudice di merito e
insindacabile in sede di legittimità, quando — come nel caso di specie — la
motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici.
E peraltro, la censura è inammissibile anche perché non prospetta a
quale diverso esito avrebbe potuto — e dovuto — pervenire il giudice di
merito in assenza dell’asserito vizio di motivazione.
3. — Risultando inammissibili tutte le censure formulate, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali in favore della resistente DORECA CIVAB s.r.1.,

5

Premesso che la motivazione dell’ordinanza impugnata non può

che liquida in € 4.700,00 (quattromilasettecento), di cui € 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Sezione Civile, addì 21 gennaio 2016.

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