Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4734 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8101/2009 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato ORTENSI Giovanna, che la
rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso
per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
9, presso lo studio dell’avvocato AMATO EMILIANO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CAGGIANO Marco, PENTANGELO ANTONIO, giusta
procura a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE del 9.2.09,
depositata l’11/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. G.A. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, depositata il 9.2.2009, nella causa tra la G. e C.C., con la quale, il giudice, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, ammetteva la prova testimoniale.
2. Il ricorso è inammissibile per 2 ragioni.
Anzitutto il provvedimento in questione avendo natura di ordinanza istruttoria e non di sentenza non definitiva sulla competenza non poteva essere impugnato con regolamento di competenza.
Infatti, hanno statuito le S.U. di questa corte che nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. Nella specie (identica al caso in esame) le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11657).
3. In ogni caso il ricorso è inammissibile anche perchè privo dei quesiti di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al regolamento in questione.
Le S.U. di questa Corte hanno statuito che l’art. 366 bis c.p.c., che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 11/02/2008, n. 3171)”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che il regolamento deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
visti gli artt. 380 bis e ter c.p.c.;
che la ricorrente va condannata alle spese del regolamento sostenute dalla resistente.
PQM
Dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del regolamento sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 900,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010