Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4734 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11344/2021

proposto da:

GEFCO ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avv.to PETROLO MARINA che, unitamente all’avvocato

ANTONGIOVANNI Elisa, la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVA TRADEL 2000 P.S.C. A R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato MUNGO STEFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAGGI GABRIELE;

– resistente –

avverso l’ordinanza r.g.n. 59855/2020 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA,

depositata il 01/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Gefco Italia s.p.a. ha convenuto la Nuova Tradel 2000 P.S.C. a r.l. dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti (e in favore della società convenuta) per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni di trasporto eseguiti nell’interesse della Gefco s.p.a.;

nell’introdurre il giudizio di opposizione, la Gefco Italia s.p.a., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ritenendo competente il Tribunale di Milano;

con ordinanza resa in data 1/4/2021 (r.g.n. 59855/2020), il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di competenza territoriale sollevata dalla società opponente, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, adottando altresì taluni provvedimenti d’indole ordinatoria finalizzati alla prosecuzione della causa in sede istruttoria;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, la Gefco s.p.a. ha proposto regolamento di competenza, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

la Nuova Tradel 2000 P.S.C. a r.l. si è costituita nel presente giudizio, mediante il deposito di difese scritte;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e indicando il Tribunale di Milano quale giudice competente a conoscere della controversia.

Diritto

CONSIDERATO

Ch:

con il ricorso proposto, la Gefco s.p.a. censura diffusamente l’ordinanza impugnata per aver omesso di rilevare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, negando quella del Tribunale di Milano, da affermarsi viceversa nella specie, in ragione della natura del credito vantato dalla controparte e delle specifiche circostanze analiticamente indicate in ricorso;

osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l’inammissibilità del ricorso;

al riguardo, varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1, (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021, Rv. 661277 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01);

nel caso di specie, non risultando l’avvenuta rimessione della causa in decisione e il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza), e difettando altresì, nel provvedimento impugnato, alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la suddetta questione di competenza, l’odierno regolamento deve ritenersi radicalmente inammissibile;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-quater,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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