Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4733 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4733 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12547-2015 proposto da:
ACHUGO EUSEBIUS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI
FONSO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
del contenzioso esattoriale della Direzione Regionale Lazio,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI
18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la
rappresenta e difende;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 28/02/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dell’avvocato ANTONINO SGROI,
GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA
SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– resistente contro
REGIONE LAZIO DIREZIONE GENERALE BILANCIO
TRIBUTI AREA 4 CONTENZIOSO, ROMA CAPITALE
UFFICIO TRIBUTI, CAMERA DI COMMERCIO ROMA;

intimati

avverso la sentenza n. 7160/21/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Ric. 2015 n. 12547 sez. MT – ud. 09-01-2018
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– resistente –

Fatti e ragioni della decisione
Achugo Eusebius ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in
epigrafe.
La società Equitalia sud spa si è costituita con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n.4156/2017 veniva disposta
l’acquisizione del fascicolo di merito.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione
degli artt.26 dPR n.602/73 e 60 dPR n.600/73, nonchè degli
artt.139 e 140 c.p.c, è inammissibile per difetto di
autosufficienza, avendo omesso di indicare specificamente le
cartelle rispetto alle quali si appunta la censura
alternativamente proposta, di illegittimità della notifica perchè
avvenuta a mezzo portiere, presso un familiare convivente o
con deposito dell’atto nella casa comunale. La mancata
specifica indicazione delle singole cartelle alle quali si riferisce
la censura rende evidente il deficit di autosufficienza del
motivo.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la
violazione degli artt.7 e 22 c.5 d.lgs.n.546/1992 e 2719 c.c.,
nonchè la nullità della sentenza per violazione degli artt.112
c.p.c., 2948 c.c. e d.l.n.2/86 e 28 I.n.689/1981 e per carenza
di motivazione è manifestamente infondato.
Ed invero, quanto alla mancata dimostrazione della previa
notifica delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria,
secondo Cass.n.12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la
notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in
capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la
Ric. 2015 n. 12547 sez. MT – ud. 09-01-2018
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Nessuno degli altri soggetti intimati si è costituito.

copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass.n. 10326/2014);
ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del
ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo
esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi
in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale

In questa stessa direzione, Cass.n.9246/2015 ha ritenuto che
l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi
ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione
di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n.
15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonché, Cass. n.
20027/11, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della
raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la
conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere
eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non
operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova
soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto
nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è
così ritenuto che”in tema di notifica della cartella esattoriale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1,
seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento
di notificazione e della relativa data è assolta mediante la
produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario
che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di
pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del
destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a
quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.
1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di
Ric. 2015 n. 12547 sez. MT – ud. 09-01-2018
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è in possesso della parte debitrice”.

essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne
cognizione”.
I superiori principi, ribaditi di recente da Cass.n.2790/2016,
sono stati rettamente applicati dal giudice di appello.
Per altro verso, si è già chiarito che “in tema di notificazione a

la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la
notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da
parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata
nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal
consegnatario, “senza necessità di redigere un’apposita relata
di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, articolo 26 che prescrive l’onere per l’esattore di
conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella
con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione
della forma di notificazione prescelta.”(Cass.n.

16949/2014).

Principi, questi ultimi, applicabili anche in caso di notificazione
effettuata a mezzo portiere.
Nè tali principi sono scalfiti dalla previsione di cui all’art. 60,
comma 1°, lett. b-bis) introdotta con l’art. 37 del D.L. n°
223/2006 tenuto conto dei principi già espressi da questa
Corte-Cass. 17 maggio 2013, n. 12182-.Tale sistema non
presente i vizi di manifesta incostituzionalità prospettati dalla
parte ricorrente-Cass.n.14190/2014-.
La sentenza impugnata si è motivatamente ancorata ai principi
anzidetti e resiste, pertanto, alle censure esposte dalla parte
ricorrente.
Quanto alla omessa pronunzia sulla dedotta prescrizione delle
cartelle- prospettata con il terzo motivo- indicato come punto
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mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per

B) alla pag.9 del ricorso per cassazione-, è appena il caso di
evidenziare che la questione relativa alla prescrizione non era
stata proposta in sede di merito ed è pertanto inammissibile in
questa sede.
Il ricorso va pertanto rigettato.

parte controricorrente costituita come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali che liquida in favore della
controricorrente costituita (Equitalia spa) in euro 4000.00 per
compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella
misura del 15 % dei compensi ed oltre accessori.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma
1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso il nella camera di consiglio della sesta ezione

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della

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