Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4733 del 26/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4733 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 19588-2011 proposto da:
PRACILIO LUCIANA

PRCLCN57M61E372R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo
studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARIIS
GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
872

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del legale rappresentante pro
tempore in proprio e quale procuratore speciale della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA

Data pubblicazione: 26/02/2013

17,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MITTONI ENRICO,
MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

MINISTERO DEL LAVORO E DELE POLITICHE SOCIALI
80224030587 in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– con troricorrente contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in persona del
Dirigente Generale, Direttore della Direzione
Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli
avvocati CATALANO GIANDOMENICO, FRASCONA’ LORELLA,
PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO del 9.3.2011, depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

contro

consiglio del 24/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il controricorrente (Inps) l’Avvocato
Emanuele De Rose (per delega avv. Antonino Sgroi) che
si riporta ai motivi del controricorso;

Catalano Giandomenico che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione
scritta.

udito per il controricorrente (Inail) l’Avvocato

FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
1.- la Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Luciana
Pracilio avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto l’opposizione al verbale
ispettivo in data 15.3.2003 dell’Inps e della Direzione provinciale del Lavoro, su rilievo che il gravame

2.- propone ricorso per la cassazione della sentenza Luciana Pracilio sulla base di un motivo principale
ed uno subordinato all’eventuale cassazione e decisione nel merito della causa che ha ulteriormente
illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

3.- il ricorso è manifestamente infondato.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio, non solo necessario, ma
anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per
proporre l’impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle
parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per
la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti. (cfr.
Cass. n. 19869 de/ 29/09/2011, n. 16254 del 19 108 / 2004, n. 10026 de/ 24/06/2003) restando irrilevante il
fatto che le cause, siano state disgiuntamente proposte e riunite in ragione della identità del
presupposto di fatto da cui traevano origine (tutte da un medesimo verbale ispettivo).
Nel caso in esame l’Inps, che comunque ha partecipato al processo sin dal primo grado in proprio e
quale mandataria della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a., ha pacificamente notificato la sentenza
di primo grado oltre che alla Pracilio anche all’Inail ed al Ministero del Lavoro (come si evince
dall’esame del fascicolo consentito alla Corte attesa la natura dell’errore denunciato (art. 360 comma 1
n. 4 ).
Pertanto essendo stata notificata la sentenza alle parti del giudizio di primo grado 1’8 ottobre 2008, da
quella data è decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione
dell’appello che invece risulta depositato dall’odierna ricorrente il 17 novembre 2008 quando il termine
era oramai inutilmente decorso.
4.- Così stando le cose, il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente ex
art. 91 cod. proc. civ..
Deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20
luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv., con modificazioni, in 1. 24 marzo 2012 n. 27. L’art. 41 di
tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le

era stato depositato quando il termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c. era oramai decorso.

disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’ entrata in vigore del
Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nell’art.
4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase
decisoria) nella allegata Tabella A, i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di C
3.500,00 e di 50,00 per esborsi, sia per l’Inps che per l’Inail mentre in favore del Ministero del Lavoro

per compensi professionali ed 50 per esborsi. Oltre, per tutti gli accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese din favore di ciascuna delle parti costituite che liquida,
nei confronti del Ministero del Lavoro in 50 per esborsi ed C 2500,00 per compensi professionali; in €
50,00 per esborsi ed C 3000,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuno degli altri contro
ricorrenti. Oltre, per tutti, accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013

Il consiglie estensor

il Presidente

che si è costituito ma non ha presenziato all’udienza in camera di consiglio sono liquidate in 2500,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA