Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4733 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
CHIETI, con provvedimento n. R.G. 147/06 del 19.2.09, depositato il
20.2.09, nel procedimento pendente fra:
S.G.;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA,
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, letta la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:
“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. Con ordinanza del 19.2.2 009 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nel procedimento proposto S. G. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Università di Bari, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, che con sentenza del 17.10.2 005, dichiarava la competenza del tribunale di Chieti, in luogo di quella del tribunale di L’Aquila, quale foro erariale.
2. Ritiene questa corte che vada affermata la competenza del tribunale di L’Aquila, quale foro erariale, essendo stata l’eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti, nella comparsa di costituzione.
Infatti la competenza del foro erariale (art. 25 c.p.c. e R.D. n. n. 1611 del 1933, art. 6) ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui nella specie è competente il tribunale di L’Aquila, giudice del luogo dove ha sede l’ufficiò dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Tribunale di Chieti, già individuato come giudice competente secondo le norme ordinarie.
Va, altresì osservato che l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica delle funzioni del pretore (non attribuite espressamente ad altra autorità), ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244, comma 2, assoggetta alla regola del foro erariale, ex artt. 25 c.p.c. e del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6, le cause già di competenza del pretore medesimo (per le quali il medesimo R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, manteneva ferme le norme ordinarie di competenza), atteso che il citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244, comma 1, dispone che, là dove ogni altra disposizione di legge faccia riferimento ad uffici o ad organi giudiziari soppressi, il riferimento opera nei confronti degli uffici o degli organi cui sono state attribuite le relative funzioni (Cass. 22/10/2003, n. 15853)”.
Ritenuto che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di L’Aquila. Nulla per le spese del regolamento.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010