Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4733 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16750/05) proposto da:

V.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti ZANNINI

Ferruccio e Marcello Zannini ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo, in Roma, Viale Gorizia n. 51 b;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

MORALES Gabriele e Marcello Corradi, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, ed selettivamente domiciliato presso lo

studio del primo, in Roma, v. Cola di Rienzo, n. 243;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1214/2005,

depositata il 16 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrate;

udito l’Avv. Marcello Zannini per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso, in via principale,

per l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il suo

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1998, la signora V.M., quale proprietaria di un’unità immobiliare sita nel condominio di (OMISSIS), conveniva quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità della delibera adottata dall’assemblea dei condomini relativamente al punto n. 1 dell’ordine del giorno, denunciando la violazione dell’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, poichè l’assemblea non aveva alcun potere e/o legittimazione di revisionare i bilanci condominiali di dieci anni prima già regolarmente approvati. Nella costituzione del convenuto condominio, il tribunale adito, con sentenza del 1 luglio 2001, rigettava la domanda.

A seguito di rituale appello interposto dalla suddetta V. M., la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato condominio, con sentenza n. 1214 del 2005 (depositata il 16 marzo 2005), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale confermava la correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda nuova, siccome proposta tardivamente, relativa al mancato inoltro dei documenti giustificativi delle spese effettuate negli anni per i quali si era ridiscussa l’approvazione, e, inoltre, rilevava che l’assemblea condominiale era pienamente legittimata ad adottare la delibera impugnata, non essendo ravvisabile, nella specie, alcuna contrarietà alla legge o al regolamento.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la V.M., articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Condominio.

Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 reg. cond., art. 1105 c.c. e art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, art. 183 c.p.c., nonchè per contraddittorietà della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2377 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale della sentenza impugnata, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Rileva il collegio, innanzitutto, che non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio di legittimità l’istanza di interruzione formulata dal difensore della ricorrente sul presupposto dell’intervenuto decesso della sua assistita (come comprovato dal prodotto certificato), poichè – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, ad es., Cass. 21 giugno 2007, n. 14385, e, da ultimo, Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153) – nel processo di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione, che, perciò, è inidoneo a produrre gli effetti che ordinariamente si verificano nel giudizio di merito.

Deve, poi, considerarsi che il condominio controricorrente si è costituito in questa sede senza l’apposita preventiva autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio. In proposito occorre ricordare che, secondo il recente avviso delle Sezioni unite (v. la sentenza 6 agosto 2010, n. 18331), sul presupposto che l’amministratore non ha autonomi poteri ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulti soccombente. Con l’affermazione di tale principio (che ha comportato il superamento dell’indirizzo riconducibile anche alla sentenza di questa Sezione n. 4900 del 1998, alla stregua del quale l’amministratore del condominio sarebbe stato legittimato ad agire in giudizio per l’esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all’impugnazione di una delibera da parte del condomino senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare), le Sezioni unite hanno sottolineato l’indispensabilità dell’investitura dell’amministratore da parte dell’assemblea condominiale per agire o resistere in giudizio. In proposito, peraltro, si è specificato che tale principio deve essere raccordato con la previsione della legittimazione passiva generale attribuita allo stesso amministratore dall’art. 1131 c.c., comma 2, con la conseguenza che l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) dell’interesse comune condominiale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere.

La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea, si profila, dunque, necessaria sia per impedire la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo del giudice che, in tal caso, è tenuto ad assegnare, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, un termine all’amministratore per provvedere.

Pertanto, mancando agli atti la prova del rilascio, in favore dell’amministratore del resistente condominio, dell’autorizzazione (anche a titolo di ratifica) da parte dell’assemblea condominiale, si impone, in virtù del richiamato art. 182 c.p.c., di provvedere alla concessione di congruo termine perentorio al condominio controricorrente per il conferimento della citata necessaria autorizzazione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 182 c.p.c., comma 2, concede il termine perentorio di novanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, al Condominio controricorrente per la concessione all’amministratore dello stesso dell’autorizzazione a resistere al ricorso. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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