Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4733 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19438-2018 proposto da:

Q.A., rappresentato e difeso da sè stesso ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Groenlandia 5, presso lo

studio dell’Avvocato ANDREA SERAFINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata il

5/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Reggio Calabria, con l’ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’opposizione che l’avv. Q.A. ha proposto avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale, in data 2/2/2018, aveva liquidato, in suo favore, la somma di Euro 1.500,00, a titolo di compenso, oltre accessori di legge, per l’attività professionale dallo stesso espletata in favore di C.O., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento civile n. 1938 del 2015 R.G..

Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che l’opponente non aveva dato contezza degli aspetti di particolare difficoltà che l’incarico professionale aveva presentato, facendo esclusivo riferimento al solo valore numerico della controversia, ha ritenuto che, in mancanza di dati certi cui agganciare tale valutazione ed in relazione alla durata minima del procedimento (iscritto nel 2015 e definito nello stesso anno) ed alla presumibile qualità e quantità dell’attività professionale espletata dal predetto difensore, fosse congruo liquidare la somma, già ridotta alla metà, di Euro 2.500,00.

L’avv. Q., con ricorso notificato il 19/6/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza, dichiaratamente notificata il 6/6/2018.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando l’erronea applicazione e la violazione del D.M. n. 55 del 2014 e l’erronea applicazione e la violazione dell’art. 2233 c.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, liquidando, quale compenso, la somma di Euro 2.500,00.

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che i compensi per la professione d’avvocato sono attualmente disciplinati, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, dal D.M. n. 55 del 2014, a norma del quale il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera e che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice deve tener conto delle caratteristiche dell’attività prestata, dell’importanza, della natura e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, avendo riguardo dei valori medi di cui alla tabella.

1.3. Il tribunale, invece, ritenendo che, in mancanza di dati certi cui agganciare la difficoltà dell’affare, fosse congrua la liquidazione, a titolo di compenso, della di Euro 2.500,00, ha finito per utilizzare parametri assolutamente discrezionali e soggettivi che violano le norme e i principi esposti.

1.4. L’unico dato oggettivo è il dato numerico, pari ad Euro 2.299.771,28, e il rispetto delle tariffe.

1.5. L’attività espletata nel giudizio in questione, peraltro, si è concretizzata in un atto di citazione in cui sono state trattate problematiche di particolare rilevanza.

1.6. La nota spese depositata in giudizio dal ricorrente, redatta nel rispetto dei criteri sopra indicati, ha determinato, con l’applicazione delle tariffe minime rispetto allo scaglione di riferimento e le dovute riduzioni, la somma di Euro 28.406,33.

1.7. L’ordinanza impugnata, in definitiva, ha concluso il ricorrente, non ha rispettato i criteri stabiliti dalla legge per la determinazione del compenso da liquidare.

2. Il motivo è inammissibile. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate. Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura minima, che la determinazione degli onorari complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato, a nulla, evidentemente, rilevando la loro determinazione solo nella memoria successivamente depositata.

3. Il ricorso, in definitiva, per l’inammissibilità dell’unico motivo in cui è articolato, è, a sua volta, inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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