Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4732 del 27/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4732 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

LA RAFFAELLA S.r.1, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giu-

lio Cesare n. 118, presso lo studio dell’Avv. MARIA CARLA
VECCHI (fax n. 06/37350074), che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
Ricorrente
INO_NCHEj CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

Data pubblicazione: 27/02/2014

dagli Avv.ti Lelio Maritato. Antonietta Coretti e Luigi Caliulo
per procura in calce al ricorso e con loro elettivamente docs5sAtx.,5 tetcAft__ì*L23
miciliato in Roma, Via bella rezzarrn. presso l’Avvocatura
Centrale del medesimo Istituto

per la cassazione della sentenza n. 2290/07 della Corte di
Appello di Roma del 16.03.2007/20.06.2007 (R.G. n. 3663
dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 16.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. EMANUELE DE ROSE, per delega dell’Avv.
ANTONIETTA CORETTI, per l’INPS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi la S.r.I LA RAFFAELLA proponeva opposizione contro i verbali ispettivi n. 196 del 2002 e n. 204
del 2002, con i quali era stato contestato ad essa società
che l’amministratore Ferrante Raffaella era stata iscritta alla gestione separata dei collaboratori e non invece alla gestione commercianti, e che era stato omesso il pagamento
di contributi o erano stati versati in modo irregolare contributi per alcuni dipendenti extracomunitari.

Controricorrente

3

Il Tribunale di Roma con rigettava le domande della società
con sentenza del 13.05.2004, che è stata confermata dalla
Corte di Appello della stessa città.
La Corte territoriale ha condiviso quanto ritenuto dagli i-

29 della legge n. 160 del 1975, in quanto l’amministratore
unico della società “partecipava personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abituale e prevalenza”.

Sul punto la Corte ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni
del teste Feliziani circa la presenza dell’amministratore due
volta la settimana o per poco tempo.
La stessa Corte ha conferito valenza decisiva alle allegazioni in sede ispettiva da parte di tutti i soggetti, sentiti
nell’immediatezza dell’accesso, circa la non alternanza nei
turni tra i due cuochi Cooray e Dharika e circa la posizione
del lavoratore Betmage come cuoco e quella di Razzad
come lavapiatti.
La S.r..I La Raffaella ricorre per cassazione sulla base di
due motivi.
L’INPS resiste con controrocorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di
norme di legge, in particolare dell’art. 1, comma 203, della

spettori circa l’iscrizione alla gestione commercianti ex art.

legge n. 662 del 1996, e dell’art. 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995.
Osserva sul punto che la sentenza impugnata ha errato
nella parte in cui ha ritenuto compatibile la doppia iscrizio-

teso che gli ispettori non avevano avuto modo di accertare
e verificare, di persona, la presenza della Ferrante nel ristorante con carattere di abitualità e prevalenza, laddove il
reddito della medesima derivava esclusivamente dal compenso ricevuto in qualità di socio amministratore della società. Dal che discendeva l’obbligo dell’iscrizione nella gestione separata e al versamento dei corrispondenti contributi.
Il motivo è infondato.
Secondo orientamento giurisprudenziale di questa Corte il
socio di una società a responsabilità limitata, che svolge
per la stessa società attività di lavoro autonomo in qualità
di collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a
doppia iscrizione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa (cfr Cass. S.U. n. 17076 del
2011; Cass. ord. n. 9803 del 2012).
Orbene la sentenza impugnata è conforme a tale orientamento, che si ritiene di condividere, non operando nella
fattispecie in esame la

fictio iuris dell’unificazione della

ne alla gestione commercianti e alla gestione separata, at-

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contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, e ciò ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge n.
662 del 1996, autenticamente interpretato dall’art. 12,
comma 11, del DL n. 78 del 2010 (convertito in legge n.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo per il giudizio, costituito dal malgoverno delle emergenze istruttorie con riguardo al fatto che i lavoratori BemagQ i Cooray e Razzad
erano stati sentii a sommarie informazioni degli ispettori e
non escussi in corso di causa, mentre la prova testimoniale
raccolta in corso di causa cozzava con il processo verbale
redatto dagli stessi ispettori.
Anche questa censura è priva di pregio e va disattesa.
Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta
al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio
convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove,
il controllo della loro attendibilità e concludenza, la sceltatra le risultanze probatorie- di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via
logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite
dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato
(ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998 ed altre successive conformi).

122 del 2010).

6

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale,
dando conto delle dichiarazioni dei testi e valorizzando anche le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva

probatoria dei verbali ispettivi si richiama la consolidata
giurisprudenza: cfr Cass. n. 405 del 2004 e altre successive conformi).
La ricorrente da parte sua si è limitata a sottoporre
all’esame di questa Corte una diversa valutazione delle risultanze delle prove rispetto a quella del giudice di appello, sorretta, come detto, da congrua e logica motivazione, e
quindi non censurabile in sede di legittimità;
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del
presente giudizio, in considerazione del fatto che sulla posizione del socio amministratore di società di responsabilità limitata il legislatore è intervenuto con provvedimento
normativo del 2010, come già detto, con interpretazione
autentica per sciogliere i dubbi che erano insorti, mentre il
ricorso per cassazione è precedente.
PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma addì

16 gennaio 2014

4L

P é- iv T.L

nell’immediatezza dell’accesso (nel senso della rilevanza

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