Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4732 del 26/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4732 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 19017-2011 proposto da:
UFO PLAST SNC 00358020501, in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato
COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente 2013
871

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del
Dirigente Generale, Direttore della Direzione
Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 26/02/2013

VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
PUGLISI LUCIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRASCONA’ LORELLA giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO
LELIO, MITTONI ENRICO giusta delega in calce al
ricorso notificato;
– resistente nonchè contro

EQUITALIA CERIT SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 641/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 12/05/20111, depositata il 19/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato De Rose Emanuele (delega avvocaqio
Sgroi Antonino) difensore del resistente che si

contro

riporta agli scritti;
udito
avvocato

l’Avvocato
Frasconà

Catalano

Giandomenico

Lorella)

difensore

(delega
del

controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:
1.- Con sentenza del 12.5.2011 (depositata il 26.5.2011) la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da UFO PLAST s.n.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di
Pisa del 17.2.2009 n. 75 sul rilievo che la stessa era stata notificata da parte dell’INPS al procuratore

In particolare la Corte d’appello evidenziava che il trentesimo giorno utile per il deposito del ricorso (il
14 novembre 2009) era caduto di sabato e dunque , durante una giornata lavorativa per gli uffici di
cancelleria aperti alla ricezione degli atti.
Evidenziava ancora che la notifica da parte dell’Inps era utile a far decorrere il termine breve nei
confronti di tutte le parti del giudizio che aveva tratto origine da un rapporto processuale e sostanziale
(unico verbale ispettivo, stessi addebiti ma diverse ricadute sul piano contributivo e delle sanzioni).
2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la UFO PLAST s.n.c. affidandosi ad un
solo motivo.

3.- ha resistito con controricorso l’INAIL mentre l’INPS ed Equitalia Cerit s.p.a. (già G.E.T. s.p.a.)
sono rimaste intimate.
4.- Il ricorso è manifestamente fondato.
E’ sostanzialmente incontroverso tra le parti che il trentesimo giorno, termine per la proposizione
dell’appello avverso la sentenza di primo grado notificata il 15.10.2009, scadeva il giorno 14 novembre
2009, sabato.
L’art. 155 c.p.c. è stato modificato clan’ art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 263 del 2005, che ha
introdotto il COillitla 5 il quale dispone, che ove il giorno di scadenza per il compimento di “atti
processuali svolti fuori dall’udienza” cada nella giornata di sabato, “la scadenza è prorogata al primo
giorno seguente non festivo”.
Tale disposizione, originariamente applicabile solo ai procedimenti instaurati successivamente alla data
del 1.3.2005, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater,
conv.dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 è stata poi estesa a tutti i procedimenti pendenti successivamente a
tale data. Tale ultima legge (L. 23 febbraio 2006, n. 51) è stata ulteriormente incisa dalla L. 18 giugno
2009, n. 69, la quale all’ art. 58, comma 3, ha previsto che “le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
dell’art. 155 c.p.c. si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell’1.3.2006”.
Come già deciso da questa Corte con sentenza n. 1135 del 2011, “Tale ultima, disposizione, pubblicata
in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009 – secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155
cod. proc. civ. (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere tuttavia interpretato, come sancito da
questa S. C. con ordinanza 3.7.2009 n. 15636, in conformità al precetto di cui all’art. 11 preleggi, comma
1, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa
sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla citata L. 28 dicembre 2005,

costituito in primo grado il giorno 15 ottobre 2009 mentre l’appello era stato depositato il giorno 16
novembre 2009 quando il termine decadenziale di trenta giorni era, oramai, decorso.

n. 263, art. 2, comma 4, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Esso potrà trovare
applicazione ai procedimenti pendenti al 1^ marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di
norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a
tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta
data risultino già scaduti.”

Ne segue che il termine breve per il deposito del ricorso in appello è iniziato a decorrere da una data
successiva all’entrata in vigore della legge, n. 69/2009 la quale, come si è ricordato, all’ art. 58, comma
3, ha previsto che “le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’art. 155 c.p.c. si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data dell’1.3.2006”.
Tempestivamente allora l’appello è stato depositato il giorno 16 novembre 2009 posto che il
trentesimo giorno cadeva di sabato 14 novembre, e dunque era per legge prorogato al lunedì
successivo.
4. Così stando le cose, il ricorso è manifestamente fondato e va accolto; la sentenza cassata deve essere
rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del
presente giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà anche
sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013

Il consigliere stensor

il Presidente

5.- Orbene nel caso di specie il procedimento era certamente pendente alla data del 1.3.2006 posto che i
ricorsi di primo grado, poi riuniti, erano stati depositati il 23.4.2004 ed il 22.4.2005 e la sentenza di
primo grado era depositata il 29 aprile 2009 e notificata il successivo 15.10.2009.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA