Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4732 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Antonio Gaetano – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

APEX s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del presidente

del consiglio di amministrazione sig. S.D., rappresentata e

difesa per procura a margine del ricorso dagli Avvocati VINCENTI

Francesco, Martino Marasciulo e Antonio Funari, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Acilia

n. 4;

– ricorrente –

contro

D.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura in calce al controricorso dagli Avvocati ANNUNZIATA Lorenzo e

Pio Corti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, V.le Parioli n. 47;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1338 della Corte di appello di Milano,

depositata il 14 maggio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dagli Avvocati Antonio Funari e

Pio Corti;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Apex propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Varese che le intimava il pagamento della somma di L. 32.673.272 al rag. D.A. per prestazioni professionali effettuate per la predisposizione delle dichiarazioni annuali fiscali e civili e per la consulenza della preparazione dei bilanci e nella organizzazione di assemblee, assumendo di avere concordato con il professionista un compenso omnicomprensivo limitato a L. 6.000.000 annui e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni procurati a causa di errori e mancanze compiuti nello svolgimento dell’incarico professionale.

Il convenuto si costituì in giudizio e contestò i fatti costitutivi delle domande contro di lui rivolte.

Acquisiti documenti e assunte prove orali, il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, rigettando altresì la domanda riconvenzionale della società.

Proposto gravame da entrambe le parti, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1338 del 14 maggio 2004, riformò la decisione impugnata con riferimento al decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione, mentre confermò la reiezione della domanda della opponente diretta ad ottenere il risarcimento dei danni. In particolare, il giudice di secondo grado, pronunciando sulla questione preliminare sollevata dal convenuto D. di nullità dell’atto di citazione in opposizione per essere stata la procura alle liti conferita da S.B., mero componente del consiglio di amministrazione, in luogo che dal suo presidente S.D., dichiarò la relativa eccezione inammissibile per tardività e comunque infondata, essendo intervenuta nel corso del giudizio ratifica da parte della società; nel merito, affermò che la società non aveva dato valida prova, ai fini dell’opposizione monitoria, dell’accordo determinativo del compenso forfetario al professionista, atteso che le prove testimoniali addotte a tale scopo erano inammissibili sia in quanto dirette, in violazione del limite posto dall’art. 2721 cod. civ., a provare un contratto, sia perchè i capitoli di prova dedotti erano eccessivamente generici, nonchè inconcludenti nel loro contenuto in relazione al fatto da provare, tenuto conto anche degli elementi di prova in atti e delle circostanze del caso; in forza di analoga motivazione, legata all’inammissibilità ed inconcludenza delle prove testimoniali raccolte, la Corte motivò anche il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società Apex in via riconvenzionale.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 28 giugno 2005, ricorre, sulla base di due motivi, la s.r.l. Apex.

D.A. resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso al medesima sentenza.

Va quindi esaminato per primo il ricorso incidentate avanzato da D. che, investendo il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione di primo grado, pone una questione di carattere assorbente rispetto all’esame dei motivi del ricorso principale.

Con l’unico motivo, il ricorso incidentale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il vizio relativo al rilascio della procura alle liti ai fini della proposizione dell’atto di citazione in opposizione era stato sanato per effetto della ratifica della società, che a mezzo del suo legittimo rappresentante legale aveva dichiarato per iscritto di far propria l’attività posta in essere da S.B., che aveva rilasciato la procura, incluso l’incarico dalla stessa conferito al difensore e l’attività da quest’ultimo posta in essere nel giudizio. Sostiene al riguardo il ricorrente in via incidentale che la decisione sul punto è errata, in quanto, anche ad ammettere la validità della ratifica posta in essere dalla società e la sua efficacia retroattiva, così come ritenuto dal giudice territoriale, tale efficacia aveva trovato un limite insuperabile nel fatto che, al momento della stessa, la parte era ormai decaduta dal potere di proporre opposizione, essendo scaduto il termine previsto dagli artt. 641 e 647 cod. proc. civ.. Costituisce infatti principio generale, più volte affermato dalle pronunce di legittimità, che la sanatoria del vizio concernete la costituzione della parte in giudizio non può estendersi anche a sanare la decadenza nella quale la parte sia nel frattempo incorsa.

Il motivo è infondato.

Questa Corte è invero di recente intervenuta sulla questione di diritto sollevata dal motivo affermando che l’art. 182 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa e che tale sanatoria ha effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217 del 2010). La stessa decisione, il cui orientamento il Collegio condivide, precisa inoltre che tale efficacia va riconosciuta all’atto di sanatoria anche nel caso in cui esso sia adottato su iniziativa della parte interessata e non dietro intervento del giudice.

La statuizione impugnata è conforme a tale indirizzo e si sottrae, pertanto, alle censure sollevate.

Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla società Apex, il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e art. 2721 c.c., art. 2724 c.c., n. 1, art. 2735 c.c., comma 1, e art. 2697 cod. civ., ed insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili ed inconcludenti le prove testimoniali dedotte dalla opponente al fine di provare che le parti avevano concordato come corrispettivo delle prestazioni fornite dal D. la somma forfetaria di L. 6.000.000 annui.

Al rigando la ricorrente deduce:

a) che al prova per testimoni dedotta nel capitolo 1) della memoria istruttoria del 16 aprile 1999, che il ricorso riproduce, non era generica, indicando circostanze specifiche e comunque suscettibili di chiarimento e di approfondimento in sede di escussione dei testi;

b) che la prova dedotta era altresì ammissibile ai sensi dell’art. 2721 cod. civ., atteso che dell’esistenza dell’accordo forfetario v’era agli atti ampia prova documentale (vedi copie delle fatture emesse dal rag. D.) e che l’art. 2724 cod. civ., n. 1, ammette la prova per testi in ogni caso “quando vi è un principio di prova per iscritto”; la Corte non ha poi attentamente valutato, ai fini dell’ammissione, le circostanze del caso, come richiesto dallo stesso art. 2721 citato, rappresentate nella fattispecie dal fatto che il rapporto tra le parti era iniziato nel 1989 ed era stato eseguito senza contestazioni per circa 8 anni, che i rapporti tra il professionista ed i componenti della società, a base familiare, erano non solo professionali ma anche di amicizia, che il professionista, qualora avesse trovato troppo gravoso l’incarico, avrebbe potuto recedere per giusta causa, a mente dell’art. 2237 cod. civ., comma 2;

c) che le dichiarazioni rese dai testi S.C. e S. S. non erano affatto generiche, bensì univoche nel senso dell’avvenuta conclusione dell’accordo forfetario sin dal 1989, avendo essi riferito di avere appreso la circostanza di cui al capitolo di prova dallo stesso rag. D., fatto che integra la fattispecie della confessione giudiziale ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. e di cui la Corte avrebbe dovuto tenere nel debito conto.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il capo della sentenza della Corte di appello di Milano che si è pronunciato sulle prove orali raccolte su istanza della società Apex ha una motivazione articolata, avendo il giudicante ritenuto tali dichiarazioni inammissibili sia in quanto dirette a provare un contratto, in contrasto con la prescrizione di cui all’art. 2721 cod. civ., sia perchè i capitoli di prova, ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ., sono stati giudicati generici ed inconcludenti. La prima rado di questa statuizione, che richiama la disposizione di cui all’art. 2721 cod. civ., è censurata al punto b) del motivo, laddove il ricorso assume che il giudice avrebbe dovuto ritenere ammissibile la prova sia perchè, ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., n. 1, vi era un principio di prova per iscritto rappresentato dalle fatture, sia per la sussistenza, ai sensi dello stesso art. 2721 cod. civ., di circostanze fattuali che rendevano plausibile la stipulazione dell’accordo sul compenso, rappresentate dalla durata anteriore del rapporto e dalle relazioni amicali esistenti all’epoca tra il professionista e i soci della società.

Queste censure appaiono inammissibili ed anche infondate.

In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2724 cod. civ., n. 1, per risultare le circostanze indicate nel capitolo di prova sorrette da un principio di prova per iscritto, la relativa doglianza appare inammissibile in quanto non sorretta dal requisito dell’autosufficienza, omettendo il ricorso di riportare il testo dei documenti (nella specie le fatture) da cui risulterebbe un principio di prova scritta. Costituisce diritto vivente di questa Corte infatti il principio che il ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie ha l’onere di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;

Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). A ciò merita aggiungere che, nel caso di specie, questi documenti risultano essere stati esaminati dal giudice a qua, che, con apprezzamento di fatto, li ha ritenuti inconcludenti ai fini della dimostrazione di un accordo circa la determinazione di un compenso annuo fisso in favore del professionista, osservando che le fatture in questione riportavano sempre un compenso annuo diverso sia tra loro che rispetto alla somma concordata di L. 6.000.000.

Quanto alla censura secondo cui la prova per testi avrebbe dovuto considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 2721, va invece osservato che le circostanze addotte dalla ricorrente a tal fine sono di per sè non concludenti e, quanto agli asseriti rapporti di amicizia tra le parti, anche nuove e che, in ogni caso, la circostanza relativa al fatto che il rapporto di collaborazione tra le parti risaliva nel tempo risulta essere stata già valutata dal giudice di merito che, con apprezzamento di fatto non censurato nè censurabile in questa sede, l’ha ritenuta inconcludente.

Sul tema dell’applicabilità dell’art. 2721 cod. civ., merita poi aggiungere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la decisione in ordine all’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dalla disposizione citata costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. n. 11889 de 2007; Cass. n. 13621 del 2004), tenuto conto che la Corte ha fornito sul punto ampia motivazione (pag. 13 e 14) e che la stessa non è stata specificatamente censurata dal ricorso.

Il rigetto della censura ora esaminata rende superflua ogni disanima sulle ulteriori doglianze sollevate con il primo motivo, atteso che la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’art. 2721 cod. civ., costituisce ratio decidendi autonoma della statuizione che ha negato ingresso alle prove, come tale idonea da sola a sorreggerne la motivazione. Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza (o un capo di essa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420;

Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Nella specie, il rigetto della censura avverso la statuizione che ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni testimoniali in quanto dirette a provare un contratto rende pertanto superfluo esaminare le ulteriori critiche con cui il ricorso ha censurato le affermazioni della sentenza circa la genericità ed inconcludenza della prova medesima.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 244 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censura il capo della decisione che ha respinto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni per difetto di prova, sul presupposto che i capitoli di prova testimoniali dedotti dalla società fossero inammissibili, in quanto generici in ordine ai fatti da provare, implicanti giudizi personali da parte dei testi e carenti in merito alla riconducibilità degli addebiti all’attività di cui il professionista era stato incaricato. Sostiene sul punto il ricorso che dalla lettura il cap. 2 della prova emerge, al contrario, che essa indicava fatti oggettivi e non opinioni, tenuto conto, in particolare, che erano stati indicati come testi anche gli autori della revisione delle scritture contabili, che avevano accertato gli errori e le mancanze commessi dal professionista. Si assume inoltre che la società richiedente aveva documentalmente provato i danni e che la riferibilità degli illeciti all’attività della quale il D. era stato investito risultava dall’esame del suo incarico professionale, come specificato nel cap. 1 della memoria istruttoria della Apex.

Il motivo è inammissibile.

Questa conclusione si impone in quanto il ricorso, per come formulato, non rispetta il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale imponeva alla parte di riprodurre esattamente i capitoli di prova diretti a provare la responsabilità della controparte di cui lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di merito ed i documenti che assume non esaminati, al fine di consentire a questa Corte, che, atteso il vizio lamentato, non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di formulare sul punto un giudizio di rilevanza di tali atti e quindi di fondatezza delle censure sollevate.

Anche il ricorso principale va pertanto respinto.

Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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